Attività sportive consentite dal DPCM del 14 gennaio: chiarimenti

A chiarimento di quanto disposto dal DPCM del 14 gennaio– clicca qui – riguardo le attività sportive federali e ad integrazione del comunicato ufficiale pubblicato (clicca qui)  si precisa che:

  • Le attività agonistiche federali consentite sono quelle svolte dai Licenziati Agonistici che si allenano o partecipano a manifestazioni agonistiche di preminente interesse nazionale (clicca qui per visualizzarli).
  • Le attività federali Agonistiche consentite non risentono delle restrizioni relative alle zone con mobilità limitata. Le attività sportive dei Licenziati sono consentite indifferentemente dalla zona nella quale si svolgono se finalizzate alla partecipazione ad eventi di preminente interesse nazionale.
  • Le attività sportive di base effettuate quindi  individualmente da atleti anche non agonisti (Licenziati e possessori di Tessera Sport), sono autorizzate dal DPCM del 14 gennaio alla lettera f) del punto 9 dell’articolo 1, in impianti sportivi (utilizzati a porte chiuse e senza l’uso degli spogliatoi interni)  ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico ma risentono delle limitazioni relative alla zonizzazione regionale:

– Ricordiamo inoltre che il divieto di spostamenti tra Regioni o Province autonome diverse, indipendentemente dal rispettivo livello di rischio è prorogata al 5 marzo 2021 e quindi non sarà possibile effettuare spostamenti nemmeno tra Regioni in Zona Gialla o Bianca.

  • Relativamente agli spostamenti consentiti:
  1. a) gli Atleti Licenziati FMI, che possono quindi allenarsi e partecipare ad eventi federali di preminente interesse nazionale, si spostano di conseguenza a prescindere dalle zone di restrizione. Sarà opportuno quindi compilare il modello di autocertificazione riportando che il proprio spostamento è dovuto ad “altri motivi ammessi dalle vigenti normative” specificando l’attività di allenamento/partecipazione relativa alla manifestazione sportiva agonistica consentita secondo l’art.1 punto 9 lettera e) del DPCM del 14 gennaio. Si consiglia, in ogni caso, di verificare eventuali diverse prescrizioni imposte dalle autorità territoriali.
  2. b) Nel caso di attività sportiva di base effettuata individualmente anche da atleti non agonisti, gli spostamenti personali risentono della zonizzazione del territorio.  Nello specifico, l’attività è vietata nelle Regioni in Zona Rossa mentre nelle altre Zone sono presenti limitazioni agli spostamenti tra Regioni e tra Comuni.  Nel caso non si abbia un impianto nel proprio comune, sarà opportuno compilare il modello di autocertificazione riportando che il proprio spostamento è dovuto dall’assenza di quanto necessario per effettuare l’attività sportiva di base consentita secondo l’art.1 punto 9 lettera f) del DPCM del 14 gennaio nel proprio comune, motivo ammesso dalle vigenti normative. Anche in questo caso si consiglia di verificare eventuali diverse prescrizioni imposte dalle autorità territoriali.
  • Le disposizioni restano in vigore fino al 5 marzo 2021 salvo ulteriori decreti che dispongano nuove direttive relative all’attività sportiva.