REGOLAMENTO AMBIENTE 2022

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Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – La Commissione Ambiente FMI: istituzione e finalità
1. La Federazione Motociclistica Italiana (FMI) nell’intento e con la finalità di promuovere
il rispetto dell’ambiente e del territorio ha istituito la Commissione Ambiente – Normativa
Fuoristrada – Attività di Protezione Civile..
2. La Commissione Ambiente è un organo tecnico che opera autonomamente nell’ambito
del settore Servizi e Sviluppo, sotto la vigilanza del Consiglio Federale della FMI
rispondendo del suo specifico operato direttamente al Consiglio Federale.
3. La Commissione Ambiente è rappresentata e diretta da un Presidente e da cinque
ulteriori componenti individuati tra esperti e professionisti in materia ambientale
correlata ed applicata all’ambito motoristico.
4. Il Presidente della Commissione Ambiente, su proposta del Presidente Federale, viene
nominato dal Consiglio Federale e dura in carica un quadriennio, in corrispondenza del
ciclo olimpico, salvo revoca o diversa limitazione temporale appositamente indicata
nel provvedimento di nomina assunto dal Consiglio Federale.
5. Il Presidente della Commissione Ambiente, sentito il parere del Presidente Federale,
propone al Consiglio Federale la nomina di cinque ulteriori componenti. I membri della
Commissione Ambiente durano in carica un quadriennio, in corrispondenza del ciclo
olimpico, salvo revoca o diversa limitazione temporale appositamente indicata nel
provvedimento di nomina assunto dal Consiglio Federale.
6. La revoca degli incarichi può avvenire da parte del Consiglio Federale:
a) per gravi inadempienze operative
b) per irregolarità procedurali
c) per carenze di funzionamento
7. Alla Commissione Ambiente è demandato, attraverso l’organizzazione di riunioni
periodiche, il coordinamento della specifica area di intervento attraverso la definizione
di indirizzi e attività da perseguire per il raggiungimento degli obiettivi oggetto di specifico
interesse volti allo sviluppo e sostegno di politiche ambientali in ambito motoristico,
secondo gli specifici compiti stabiliti al successivo art. 2 del presente Regolamento.
8. La Commissione Ambiente si pone come obiettivo principale quello di rispettare i più
elevati standard ambientali durante l’organizzazione di eventi motociclistici a carattere
nazionale, promuovendo e diffondendo la coscienza ambientale tra tutti gli utenti. DISPOSIZIONI GENERALI
Indice

Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 La Commissione Ambiente FMI: istituzione e finalità
Art. 2 Ruoli e compiti dei componenti della Commissione Ambiente
Art. 3 Ruoli e compiti dei Delegati Ambientali
Art. 4 Il Regolamento Ambiente

Titolo II Procedure e raccomandazioni definite al fine di incrementare il livello di
sostenibilità ambientale nello sviluppo dell’attività sportiva motociclistica.
Art. 5 Protezione del suolo
Art. 6 Inquinamento chimico del suolo
Art. 7 Tappetino ambientale
Art. 8 Pulizia dei mezzi
Art. 9 Emissioni sonore
Art. 10 Emissioni in atmosfera
Art. 11 Consumo di elettricità
Art. 12 Utilizzo di carburante
Art. 13 Protezione degli habitat naturali – Flora e Fauna
Art. 14 Misure da adottare da parte dei Team per la tutela dell’ambiente
Art. 15 Misure da adottare da parte degli Organizzatori per la tutela dell’ambiente

Titolo III La gestione ambientale in un evento motociclistico
Art. 16 Principi generali
Art. 17Suggerimenti per incoraggiare un corretto comportamento da parte degli spettatori
Art. 18 Raccomandazioni generali per la gestione del territorio
Art. 19 Premi della Commissione Ambiente

Titolo IV Disposizioni finali
Art. 20 Entrata in vigore
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DISPOSIZIONI GENERALI
9. Nello specifico, rientrano tra le competenze della Commissione Ambiente:
a) emanare circolari esplicative relative alle attività ed alle procedure da porre in essere
per raggiungere gli obiettivi programmatici
b) predisporre ed aggiornare le Linee Guida Ambientali FMI, allegate al presente
Regolamento
c) predisporre le disposizioni relative alle procedure operative in collaborazione con le
altre Commissioni, Comitati e Dipartimenti federali per il raggiungimento di comuni
obiettivi
d) proporre al Consiglio Federale modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento
e) stabilire il profilo di competenza necessario per ricoprire il ruolo di Delegato
Ambientale – di cui al successivo art. 3 – definendo le strategie dei processi formativi
e le modalità per la formazione e l’accertamento di conoscenze ed abilità.
f) stabilire le procedure di ammissione al Corso di formazione per i Delegati Ambientali,
predisponendo apposito Bando nazionale per l’accesso al corso, come
specificatamente disciplinato al successivo art. 3 comma 4 del presente
Regolamento.
g) collaborare, definendo comuni strategie operative, per la definizione di processi di
cooperazione, in un’ottica di sostenibilità ambientale con le principali organizzazioni
di settore, Autorità nazionali, regionali, Industrie, Team e Scuderie, licenziati, Moto
Club, e Comitati Regionali al fine di garantire ai propri utenti le condizioni necessarie
allo sviluppo della pratica motociclistica nel rispetto dell’ambiente
h) effettuare studi e ricerche volte ad analizzare specifiche tematiche di pertinenza

Art. 2 – Ruoli e compiti dei componenti della Commissione Ambiente
1. Rientrano tra le funzioni dei membri della Commissione Ambiente:
a) verificare l’applicazione del presente Regolamento
b) svolgere il ruolo di Delegati Ambientali – di cui al successivo art. 3 – in occasioni di
manifestazioni motociclistiche aventi carattere nazionale
c) designare i Delegati Ambientali – di cui al successivo art. 3 – per lo svolgimento
delle specifiche funzioni di cui al successivo art. 3
d) partecipare alle riunioni di briefing e de-briefing della manifestazione. e) effettuare ispezioni del tracciato e delle relative strutture in cui si svolge la manifestazione
f) compilare la check-list della manifestazione – secondo i modelli allegati al
presente Regolamento
g) formulare proposte per le modifiche al presente Regolamento.

Art. 3 – Ruoli e compiti dei Delegati Ambientali
1. In alcune manifestazione sportive a carattere nazionale e regionale, individuate dalla
Commissione Ambiente, potrà essere presente un rappresentante della FMI denominato
Delegato Ambientale –DA – che valuterà tutti gli aspetti ambientali legati alla
organizzazione e gestione dell’evento.
2. Il DA ha un ruolo prettamente tecnico ed ha lo specifico compito di essere d’ausilio
per una corretta attuazione delle misure di sostenibilità ambientale previste dal
presente Regolamento.
3. La Commissione Ambiente redige un apposito Bando nazionale per l’accesso ai Corsi
di Formazione per individuare la figura del DA.
4. Il Bando dovrà indicare:
lle caratteristiche fondamentali del ruolo che il DA svolge in occasione delle
manifestazioni in cui è chiamato a prestare servizio
li requisiti minimi ed i termini per la partecipazione al Corso di Formazione
lle modalità di svolgimento del Corso e dei test attitudinali
lelementi e criteri di valutazione per il superamento del Corso
A seguito della partecipazione a tale Corso di Formazione ed al superamento di un test
attitudinale, la Commissione Ambiente rilascerà al DA apposita Tessera di riconoscimento.
5. Rientrano tra i compiti dei DA:
a) richiedere agli Organizzatori Piano e Mappa di gestione ambientale dell’evento e
fornire supporto e competenze nella redazione degli stessi documenti .
b) verificare l’applicazione del presente Regolamento.
c) avere accesso a tutte le informazioni riguardanti l’evento per essere in condizione
di poter fornire agli Organizzatori ed agli Ufficiali di Gara in servizio le dovute
raccomandazione su tutti gli aspetti della manifestazione che possano avere
potenziali conseguenze ambientali. REGOLAMENTO AMBIENTE

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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
c) verificare la presenza di attrezzature per la previsione di eventi inquinanti
d) segnalare agli Organizzatori eventuali criticità ambientali che possano generare
situazioni di rischio per l’ambiente
e) partecipare alle riunioni di briefing e de-briefing della manifestazione.
f) Informare gli Ufficiali di Gara di qualsiasi eventuale violazione del presente Regolamento
g) essere a conoscenza di specifiche ordinanze locali che regolano i livelli sonori degli
eventi motoristici – di cui all’ art. 9
h) redigere in modo coscienzioso e appropriato una relazione sulla pianificazione e
gestione ambientale dell’evento sulla base di una check-list preparata dalla
Commissione Ambiente.
6. I DA, superato il test attitudinale, devono tesserarsi alla FMI per la stagione in corso.
7. L’elenco ufficiale dei DA è pubblicato sul sito istituzionale nell’apposita sezione
dedicata alle attività della Commissione Ambiente.
8. Il DA iscritto ufficialmente in elenco può essere designato dai componenti della
Commissione Ambiente per lo svolgimento degli specifici incarichi in occasioni di
manifestazioni motociclistiche aventi carattere nazionale e regionale.

Art. 4 – Il Regolamento Ambiente
1. Alla luce dei principi generali, citati nell’art. 1, il presente Regolamento stabilisce
procedure e raccomandazioni con la finalità di incrementare il livello di sostenibilità
ambientale nello sviluppo dell’ attività sportiva motociclistica.
2. Tali procedure e raccomandazioni si riferiscono in particolare a:
a) protezione del suolo – di cui al successivo art. 5
b) inquinamento chimico del suolo – di cui al successivo art. 6
c) tappetino ambientale – di cui al successivo art. 7
d) pulizia dei mezzi – di cui al successivo art. 8
e) emissioni sonore – di cui al successivo art. 9
f) emissioni in atmosfera – di cui al successivo art. 10
g) consumo di elettricità – di cui al successivo art. 11
h) utilizzo di carburante – di cui al successivo art. 12
i) protezione degli habitat naturali – di cui al successivo art. 13 Titolo II – Procedure e raccomandazioni definite al fine di incrementare il livello di
sostenibilità ambientale nello sviluppo dell’attività sportiva motociclistica.

Art. 5 – Protezione del suolo
1. Gli effetti derivanti dall’elevata attività motociclistica sui suoli naturali possono causare:
compattazione del suolo, diminuzione del grado di infiltrazione dell’acqua, diminuzione
della presenza di organismi stabilizzatori del suolo e alterazione della relativa
funzionalità con conseguente erosione del suolo stesso.
2. Per ridurre tali effetti si consiglia agli Organizzatori di predisporre misure necessarie
per il ripristino dei suoli fortemente degradati, compattati e/o con esposizione della
roccia madre dopo un evento motociclistico – in particolare per le manifestazioni
motociclistiche interessanti le specialità del trial e dell’enduro – tra cui ad esempio:
importazione di altro suolo locale nell’aree interessate dall’evento, stabilizzazione con
reti metalliche, semina e piantumazione.
3. Per ulteriori approfondimenti su tale tematica si rimanda a quanto predisposto nelle
Linee Guida Ambientali FMI.

Art. 6 – Inquinamento chimico del suolo
1. L’inquinamento chimico del suolo porta all’alterazione dell’equilibrio chimico-fisico e
biologico del suolo, lo predispone all’erosione e agli smottamenti e può comportare la
diffusione di sostanze dannose per l’ambiente, la biodiversità e l’uomo.
2. Pertanto si consiglia agli Organizzatori di adottate misure per evitare perdite di carburante,
olii, fluidi per pulire e sgrassare, fluidi per freni o di raffreddamento ed altro nel suolo e
vapori nell’aria. A tal fine sono necessari idonei contenitori e strutture per il recupero di
rifiuti liquidi, oli, detergenti ed altro come indicato nelle Linee Guida Ambientali FMI.
3. E’ vietato svuotare le acque di scarico a terra dai veicoli situati nel paddock, nelle zone
adibite a campeggio e in tutte le altre aree interessate dall’evento. Le acque reflue
possono essere messe in circolazione nel circuito esclusivamente nel caso in cui
l’organizzatore abbia fornito una struttura adeguata a tale scopo.
4. Per ulteriori approfondimenti su tale tematica si rimanda a quanto predisposto nelle
Linee Guida Ambientali FMI. REGOLAMENTO AMBIENTE

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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Art. 7 – Tappetino ambientale
1. Il tappetino ambientale deve essere composto da una porzione superiore assorbente
e da una porzione inferiore impermeabile.
2. Le dimensioni minime richieste sono:
lMotociclo: minimo 160 cm x 100 cm
lMotociclo con Sidecar: minimo 160 cm x 200 cm
lSpeedway: 160 cm x 75 cm
lQuad: 130 cm x 200 cm
3. L’uso del tappetino ambientale (o altri sistemi efficaci per gli eventi che si svolgono in
circuiti permanenti) per la protezione del suolo e dell’acqua dalla contaminazione di
agenti inquinanti è previsto dai rispettivi regolamenti di specialità:
a) qualora i lavori di manutenzione della moto siano consentiti dagli organizzatori
b) nel Parco Chiuso
c) nel paddock in occasione di eventi in cui non si dispone di una superficie non porosa
con un separatore d’olio adatto a raccogliere qualsiasi contaminante
d) sotto tutti i contenitori per la raccolta olii e carburanti forniti dagli Organizzatori
e) in tutti i punti ufficiali di rifornimento
f) sotto tutti i gruppi elettrogeni e le idropulitrici.
4. Per ulteriori approfondimenti su tale tematica si rimanda a quanto predisposto nelle
Linee Guida Ambientali FMI, ed alle specifiche indicazioni eventualmente previste dai
Regolamenti di specialità sportiva, annualmente approvati dal Consiglio Federale.

Art. 8 – Pulizia dei mezzi
1. La pulizia dei motocicli e delle relative componenti, ove consentito dalle normative di specialità
sportiva, deve essere effettuata esclusivamente laddove esistano i dovuti servizi di lavaggio.
2. E’ consentito l’utilizzo solo dell’acqua, senza l’aggiunta di prodotti chimici (ad esempio
detersivo, anche se è “eco” o biodegradabile e tensioattivi).
3. L’area pulizia deve essere costruita con una superficie non porosa, dotata di un corretto
drenaggio e con un divisore per gli olii (disoleatore) in modo da evitare l’inquinamento del suolo.
4. Per ulteriori approfondimenti su tale tematica si rimanda a quanto predisposto nelle
Linee Guida Ambientali FMI. Art. 9 – Emissioni sonore
1. Risulta necessario stabilire quando una fonte di emissioni sonora impatta su un
determinato soggetto generando inquinamento acustico.
2. Il decibel (dB) è l’unità di misura utilizzata per esprimere il livello di pressione sonora
e viene misurato su diverse scale.
3. Il suono prodotto da un motociclo viene misurato sulla scala ponderata “A” ed è
espresso in dB(A). I livelli di pressione del suono aumentano con scala logaritmica.
4. Durante l’evento possono essere predisposti sistemi di amplificazione sonora.
In tal caso tali sistemi:
ldevono essere collocati separatamente uno nell’area paddock e uno nelle aree
aperte al pubblico. Le emissioni sonore non dovrebbero mai superare la soglia di 85
dB(A), quando misurate in un’area aperta al pubblico ed essere conformi alla
Valutazione di Impatto Acustico dell’impianto redatta ai fini autorizzativi
lgli altoparlanti devono essere posizionati inclinati verso il suolo e diretti verso il
centro dell’impianto.
5. Gli Organizzatori ed i Delegati Ambientali devono essere a conoscenza di specifiche
ordinanze locali che regolano i livelli sonori degli eventi motoristici.
6. Per ulteriori approfondimenti su tale tematica si rimanda a quanto predisposto nelle
Linee Guida Ambientali FMI, allegate al presente Regolamento, ed alle specifiche
indicazioni eventualmente previste dai Regolamenti di specialità sportiva, annualmente
approvati dal Consiglio Federale.

Art. 10 – Emissioni in atmosfera
1. Le emissioni in atmosfera dovute all’esercizio dell’attività motociclistica sono
riconducibili all’emissione principalmente di monossido di carbonio (CO), anidride
carbonica (CO
2) ossidi di azoto e loro miscele (NO
x), anidride solforosa (SO
2), e i
composti organici volatili (VOC), oltre che al sollevamento di polveri. L’emissione di
queste sostanze è strettamente connessa alla produzione di energia derivante da
motori a combustione interna alimentati principalmente da combustibili fossili.
La combustione interna nei motori alimentati a combustibili fossili è responsabile di
una quota di emissioni di polveri sottili (PM
10). REGOLAMENTO AMBIENTE

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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
2. Allo scopo di minimizzare i fattori di emissione in atmosfera legati all’uso dei motori a
combustione interna, si raccomanda agli Organizzatori di porre in essere tutti gli accorgimenti
possibili per evitare l’uso dei motori all’interno dei paddock senza reale necessità.
3. Per ulteriori approfondimenti su tale tematica si rimanda a quanto predisposto nelle
Linee Guida Ambientali FMI.

Art. 11 – Consumo di elettricità
1. Il consumo di elettricità è correlato alle emissioni in atmosfera derivanti dalla
produzione dell’elettricità stessa, attraverso sistemi tradizionali alimentati da fonti
fossili (petrolio, gas, carbone).
2. Si raccomanda agli Organizzatori di porre in essere tutti gli interventi ed accorgimenti
possibili aventi come scopo la riduzione dei consumi elettrici, tra cui:
a) corretto dimensionamento degli apparati elettrici
b) uso di illuminazione a basso consumo energetico
c) utilizzo di tecnologie di climatizzazione negli edifici degli impianti, ad alta
efficienza energetica
d) gestire in maniera idonea gli interventi di manutenzione degli impianti per avere
sempre il massimo di efficienza
e) utilizzare dove possibile energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
f) produrre energia termica ed elettrica attraverso impianti alimentati da fonti rinnovabili
3. Per ulteriori approfondimenti su tale tematica si rimanda a quanto predisposto nelle
Linee Guida Ambientali FMI.

Art. 12 – Utilizzo di carburante
1. Si raccomanda l’utilizzo di combustibile senza piombo, disponibile presso stazioni di servizio,
o fornito dagli organizzatori, senza additivi, ad eccezione dell’olio per motori a due tempi.
2. L’uso di metanolo è consentito solamente in pista.
3. Ai fini della tutela ambientale si raccomanda di rispettare le indicazioni fornite nel
presente Regolamento in merito alle procedure di raccolta e stoccaggio del carburante.
4. Per ulteriori approfondimenti su tale tematica si rimanda a quanto predisposto nelle
Linee Guida Ambientali FMI. Art. 13 – Protezione degli habitat naturali: Flora e Fauna
1. In eventi fuoristrada è opportuno, al fine di favorire un utile approccio alla salvaguardia
della flora e della fauna, controllare la vicinanza spaziale degli ambienti naturali
dell’area in cui si svolgerà l’evento motociclistico.
A tal riguardo, strumenti cartografici e geografici informatici (GIS) rappresentano un
utile strumento per la pianificazione dei percorsi di gara, in quanto, consentono
l’individuazione di aree protette, SIC e ZPS.
2. Per ulteriori approfondimenti su tale tematica si rimanda a quanto predisposto nelle
Linee Guida Ambientali FMI.

Art. 14 – Misure da adottare da parte dei Team per la tutela dell’ambiente
1. I Team sono responsabili dei rifiuti generati dalla propria squadra durante l’evento
motociclistico. In modo particolare si raccomanda:
ll’utilizzo di contenitori per i rifiuti messi a disposizione dagli Organizzatori della
manifestazione
lla conservazione di rifiuti fino al momento in cui vengono messi a diposizione dagli
organizzatori i sistemi di raccolta degli stessi.
lla conservazione di pneumatici usati fino al momento in cui vengono messi a
disposizione dagli organizzatori i sistemi di stoccaggio e di smaltimento degli stessi.

Art. 15 – Misure da adottare da parte degli Organizzatori per la tutela dell’ambiente
1. Si raccomanda al Moto Club Organizzatore dell’evento di predisporre un Piano e una
Mappa di Gestione Ambientale dell’evento con la finalità di stimolare un comportamento
sostenibile da parte degli spettatori ed un utilizzo corretto di servizi presenti l’evento.
2. Il piano di gestione ambientale deve:
a) prevedere un responsabile ambientale che si occupi di tutte le problematiche
connesse con gli aspetti di pianificazione e gestione ambientale e che sarà il
referente nei confronti del DA e/o del membro della Commissione Ambiente presente
in occasione della manifestazione
b) descrivere la posizione e la quantità nell’area di svolgimento dell’evento dei contenitori
per olii usati, liquidi per freni, fluidi di raffreddamento e qualsiasi altro liquido REGOLAMENTO AMBIENTE

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GESTIONE AMBIENTALE DELL’EVENTO
c) descrivere la posizione nell’area di svolgimento dell’evento e la quantità dei
contenitori rifiuti per gli spettatori
d) descrivere la posizione nell’area di svolgimento dell’evento e la quantità dei servizi
igienici e brevi cenni sul sistema di gestione per la loro pulitura durante l’evento
e) prevedere la fornitura di una adeguata e opportuna segnaletica per facilitare la
logistica dell’evento
f) prevedere la fornitura di contenitori o sacchetti per rifiuti nei box dell’area meccanici
e descrizione del sistema di gestione degli stessi rifiuti durante e dopo l’evento.
g) stabilire una pianificazione e gestione dei rifiuti prima, durante e dopo l’evento.
3. Ad integrazione del Piano di Gestione Ambientale gli Organizzatori devono fornire una
mappa dell’area in cui si svolge l’evento, nella quale sia mostrata chiaramente
l’ubicazione di tutte le strutture per i servizi ed in particolare:
a) zona Paddock, aree ristoro e servizio, e – se previste – zone per il controllo orario
b) contenitori con imbuiti fissi per la raccolta di oli usati e per i rifiuti
c) area lavaggio motocicli
d) contenitori di rifiuti normali e contaminati
e) aree rifornimento
f) adeguati servizi igienico-sanitari, sia per gli uomini che per le donne (bagni e docce)
g) contenitori per lo smaltimento dei pneumatici usati, da gestire tramite aziende
autorizzate per lo smaltimento.
h) se è consentita la pulizia delle moto, è raccomandato progettare una speciale area
di lavaggio con una superficie impermeabile per evitare l’inquinamento del suolo. Titolo III – La gestione ambientale in un evento motociclistico

Art. 16 – Principi generali
1. Durante lo svolgimento delle manifestazioni è opportuno promuovere tra tutti i soggetti
coinvolti nell’organizzazione un comportamento responsabile nei confronti
dell’ambiente rispetto a ciascuna attività posta in essere.
2. In modo particolare è consigliato:
a) assicurarsi che i contenitori degli oli esausti e dei rifiuti siano sempre disponibili
durante tutta la manifestazione.
b) assicurarsi che i servizi igienici siano disponibili regolarmente durante tutto il corso
dell’evento.
3. Una volta concluso l’evento è opportuno:
a) che pannelli, cartelloni e manifesti siano rimossi.
b) che i rifiuti lasciati nell’area in cui si è svolto l’evento siano immediatamente rimossi.
c) che, laddove sia consentito l’uso di mascherine con lenti a strappo, sia predisposto
un piano adeguato di raccolta e smaltimento delle lenti immediatamente dopo la gara.
d) sgombrare il campo da eventuali rami o arbusti spezzati.
e) sgombrare il campo da nastri ai bordi della pista.
f) livellare e uniformare subito la pista e le strade, se necessario.
g) rimuovere fango depositato sulle strade adiacenti al luogo di svolgimento della
manifestazione.
h) disporre le necessarie misure per lo smaltimento e la rimozione separata dei
contenitori per gli oli esausti, tessuti utilizzati per la pulizia delle moto, filtri olio e
dei contenitori per i rifiuti.
i) assicurarsi che lo smaltimento dei rifiuti medici sia gestito da società specializzate.
j) pianificare ed avviare progetti di ripristino ambientale e dei suoli.
4. Dopo ogni evento è opportuno effettuare un monitoraggio ambientale dell’area in cui
lo stesso si è svolto. Le attività di monitoraggio ambientale rappresentano un utile
strumento per l’analisi di eventuali disturbi sull’ambiente indotti dalle attività e si
pongono come obbiettivo finale quello di pianificare e attuare sistemi di mitigazione
di tali disturbi.
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GESTIONE AMBIENTALE DELL’EVENTO
Art. 17 – Suggerimenti per incoraggiare un corretto comportamento da parte degli spettatori
1. Gli spettatori possono svolgere un ruolo importante nel mantenere l’ambiente pulito e intatto.
2. Di seguito, alcuni suggerimenti:
• non consentire il parcheggio in luoghi sensibili (banchine, fasce verdi)
• non permettere il parcheggio in aree caratterizzate dalla presenza di erba alta
• favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici
• evitare concentrazioni elevate di persone per preservare luoghi vulnerabili
• informare il pubblico su un comportamento responsabile nei confronti dell’area di
svolgimento dell’evento
• limitare l’inquinamento acustico
• indicare nei contratti stipulati con le società di catering come requisito per la vendita di
bevande e alimenti confezionati, l’utilizzo di materiali riciclabili, riutilizzabili o biodegradabili
• assicurare che siano sufficienti i contenitori per rifiuti e che siano posizionati in
prossimità di ogni servizio per la ristorazione.

Art . 18 – Raccomandazioni generali per la gestione del territorio
1. Si indicano, di seguito, alcuni suggerimenti idonei per la gestione del territorio:
• la sede dell’evento deve essere mantenuta sempre in buone di condizioni di ordine
e pulizia
• è opportuno garantire che le macchine utilizzate per la manutenzione del tracciato
siano in buone condizioni e che siano adottate misure adeguate per evitare
l’inquinamento del suolo mentre sono parcheggiate o durante il rifornimento
• è opportuno delimitare le aree naturali potenzialmente sensibili
• è opportuno nominare un membro tra gli organizzatori responsabile di tutti
aspetti ambientali
• è necessario assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti provenienti da impianti sanitari
• è necessario prendere tutte le precauzioni necessarie quando si apportano modifiche
o adeguamenti all’area di svolgimento dell’evento consultando le autorità competenti
• in fase di individuazione dell’area di partenza, tenere sempre in considerazione gli
aspetti legati alle emissioni sonore ed il loro possibile impatto sull’ambiente circostante
e sulla biodiversità locale. Art. 19 – Premi della Commissione Ambiente
1. Allo scopo di incoraggiare la sensibilità verso le tematiche ambientali, la Commissione
Ambiente ha istituito il “Premio Ambiente” riconosciuto a favore di coloro che si
distingueranno nella protezione dell’ambiente legata allo svolgimento delle
manifestazioni sportive.
2. Il Premio Ambiente verrà conferito annualmente in base alle seguenti regole:
a) il periodo annuale per il conferimento del premio decorre tra il 16 settembre al 15
settembre dell’anno successivo
b) il premio è destinato a chi tra Team, Moto Club organizzatori, Costruttori ed altre
organizzazioni contribuiranno a dare un significativo supporto per migliorare la
sostenibilità ambientale nell’ organizzazione della attività sportiva motoristica
c) le candidature al Premio Ambiente andranno indirizzate entro il 15 settembre di ogni
anno alla Commissione Ambiente. Specifiche segnalazioni potranno essere proposte
dalla stessa Commissione Ambiente.
3. La valutazione delle candidature verrà riservata a tre componenti della Commissione
Ambiente, individuati dal Presidente della Commissione.
4. I vincitori verranno invitati ad uno specifico evento di premiazione FMI.
5. La Commissione Ambiente diramerà annualmente una circolare attuativa ed esplicativa
dei principi sopra citati.
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DISPOSIZIONI FINALI
Titolo IV – Disposizioni finali

Art. 20 – Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento, approvato da parte del Consiglio Federale, esplicherà i suoi
effetti a partire dal 1 gennaio 2022.
2. In virtù di quanto prescritto dai dettami statutari, per quanto non esplicitamente
previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla applicazione di tutta la normativa
endo-federale, alle carte federali ed alla normativa sportiva e tecnica di tutte le
specialità motociclistiche annualmente approvate dal Consiglio Federale.
3. Costituiscono parte integrante del presente Regolamento:
• Check – List Enduro
• Check – List Motocross
• Check – List Motoslitte
• Check – List Velocità
• Check – List Supermoto
• Check – List Turismo
• Check – List Speedway e Flat track
• Check – List Trial
• Check – List Motorally
• Check – List E-Bike
4. Eventuali modifiche al presente Regolamento ed ai sui allegati – di cui al comma 3 del
presente articolo – verranno deliberate dal Consiglio Federale su proposta della
Commissione Ambiente.
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