Regolamento Organico Federazione Motociclistica Italiana

Federazione
Motociclistica
Italiana

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Regolamento Organico
Federazione Motociclistica Italiana

Il testo del Regolamento Organico Federale è stato approvato il 3 novembre 2016 dalla Giunta Nazionale
del CONI con deliberazione n. 445.

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Motociclistica
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INDICE

TITOLO I: COSTI TUZIONE E SCOPI
Art. 1 – Disposizioni generali
Art. 2 – Scopo ed attribuzioni
Art. 3 – Il marchio della Federazione

TITOLO II: AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

CAPO I – Disposizioni generali
Art. 4 – Affiliati
Art. 5 – La denominazione di “Moto Club” – defi nizione ed utilizzo
Art. 6 – Costituzione di un Moto Club
Art. 7 – Registro Nazionale delle associazioni e società sportive del CONI
Art. 8 – Modalità di Affiliazione di un Moto Club
Art. 9 – Riaffiliazione di un Moto Club
Art. 10 – Durata del vincolo aff iliativo
Art. 11 – Obblighi di comunicazione
Art. 12 – Diritti e doveri dei Moto Club
Art. 13 – Sezioni distaccate di un Moto Club
Art. 14 – Polisportive
Art. 15 – Cessazione della affiliazione di un Moto Club
Art. 16 – Sospensione della affiliazione di un Moto Club

CAPO I I – Team – Scuderie: disposizioni generali
Art. 17 – Team: riconoscimento
Art. 18 – Scuderie

CAPO I II – Moto Club d’Italia
Art. 19 – Moto Club d’Italia: istituzione e scopi

TITOLO II I: TESSERAMENTO

Art. 20 – Disposizioni generali
Art. 21 – Tesseramento diretto
Art. 22 – Tesserati FMI
Art. 23 – Soci degli affiliati
Art. 24 – Atleti motociclisti: Licenziati e loro rappresentanti
Art. 25 – Diritti e doveri dei Tesserati
Art. 26 – Cessazione del vincolo del tesseramento

TITOLO IV: LICENZE

Art. 27 – Disposizioni generali
Art. 28 – Idoneità sportiva agonistica
Art. 29 – Idoneità sportiva agonistica rilasciata a piloti con disabilità
Art. 30 – Licenze Internazionali
Art. 31 – Licenze rilasciate a soggetti minori
Art. 32 – Sospensione e ritiro delle licenze

TITOLO V: GLI UFFICIALI DI GARA DELLA FMI

Art. 33 – Disposizioni generali
Art. 34 – Il Gruppo Commissari di Gara
Art. 35 – Il Gruppo Ufficiali Esecutivi

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TITOLO V I: LE ATTIVITA’ E L’ ORGANIZZAZIONE DELLA FMI

Art. 36 – Le attività della Fe derazione Motociclistica Italiana
Art. 37 – L’ organizzazione della Federazione Motociclistica Italiana

TITOLO VII : ORDINAMENTO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 38 – Cariche federali e sociali: elettive e di nomina
Art. 39 – Gratuità delle cariche federali
Art. 40 – Organi e Struttura della Federazione

TITOLO V III : ORGANI CENTRALI DELLA FMI

CAPO I – L’Assemblea Nazionale

Art. 41 – L’Assemblea Nazionale – Disposizioni generali
Art. 42 – L’Assemblea Nazionale – Convocazione
Art. 43 – L’Assemblea Nazionale – Partecipazione
Art. 44 – L’Assemblea Nazionale – Partecipazione e Deleghe
Art. 45 – L’Assemblea Nazionale – Attribuzione voti
Art. 46 – L’Assemblea Nazionale – Costituzione
Art. 47 – L’Assemblea Nazionale – Commissione Verifica Poteri
Art. 48 – L’Assemble a Nazionale Ordinaria Elettiva – Candidature alle cariche federali
Art. 49 – L’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva – Funzionamento
Art. 50 – L’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva – Procedure di votazione
Art. 51 – L’Assemblea Nazionale Straordinaria

CAPO I I – Il Consiglio Federale

Art. 52 – Il Consiglio Federale – Disposizioni generali
Art. 53 – Il Consiglio Federale – Compiti ed attività

CAPO I II – Il Presidente Federale
Art. 54 – Disposizioni generali

CAPO IV – Il Segretario Generale
Art. 55 – Disposizioni generali

CAPO V – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 56 – Disposizioni generali

CAPO VI – La Commissione Federale di Garanzia
Art. 57 – Disposizioni generali

CAPO VII – Ufficio del Procuratore Federale
Art. 58 – Disposizioni generali

TITOLO IX: STRUTTURE TERRITORIALI DELLA FMI

Art. 59 – Strutture Territoriali – Disposizioni generali
Art. 60 – I Comitati Regionali
Art. 61 – L’Assemblea Regionale – Disposizioni generali
Art. 62 – L’Assemblea Regionale – Convocazione
Art. 63 – L’Assemblea Regionale – Partecipazione

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Art. 64 – L’Assemblea Regionale – Partecipazione e deleghe
Art. 65 – L’Assemblea Regionale – Attribuzione voti
Art. 66 – L’Assemblea Regionale – Costituzione
Art. 67 – L’Assemblea Regionale – Commissione Verifica Poteri
Art. 68 – L’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva – Candidature alle cariche regionali
Art. 69 – L’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva – Funzionamento
Art. 70 – L’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva – Procedure di votazione
Art. 71 – L’Assemblea Regional e Straordinaria
Art. 72 – Il Consiglio Regionale
Art. 73 – Il Presidente Regionale
Art. 74 – I Delegati Regionali
Art. 75 – I Delegati Provinciali

TITOLO X: INCOMPATIBILITA’ E DECADENZA
Art. 76 – Principi

TITOLO XI: PATRIMONIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA
Art. 77 – Gestione amministrativa – Disposizioni generali

TITOLO XI I: PRINCIPI DI GIUSTIZIA

TITOLO XI II: NORME FINALI E DI RINVIO

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TITOLO I: COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1 – Disposizioni generali

1. La Federazione Motociclistic a Italiana (FMI) in ragione del rapporto federativo esistente con il
CONI, quale organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale, svolge la sua missione
in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), de lla
Federazioni Motociclistica Internazionale (FIM) e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(CONI), promuovendo, sulla base delle proprie norme statutarie e regolamentari, i principi
fondamentali concernenti l’attività sportiva motociclistica.
2. La FMI re alizza le proprie finalità istituzionali attraverso gli organi direttivi, di giustizia e di
controllo, indicati dallo Statuto federale e dal presente Regolamento Organico.
3. La FMI è riconosciuta ai fini sportivi dal CONI quale unico organismo autorizzato a disciplinare,
regolare e gestire il motociclismo sul territorio nazionale, ispirandosi al principio di
democrazia interna e di partecipazione di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari
opportunità, all’attività sportiva.
4. La FMI nell’ambito di tut ta l’attività motociclistica nazionale è dotata di autonomia tecnica,
organizzativa e di gestione .
5. La FMI è la sola rappresentante sul territorio nazionale della Federazione Motociclistica
Internazionale (FIM ) e della Federazione Motociclistica Europea (FIM Europe) .
6. La FMI ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, non persegue fini
di lucro e svolge con valenza pubblicistica alcune specifiche tipologie di attività individuate
nello Statuto del CONI.
7. La FMI è un ente associati vo che riunisce al suo interno tutte le società ed associazioni sportive
costituite nel settore dilettantistico (art. 90 della Legge 289/02, così come modificato dalla
Legge 128/04) che praticano il motociclismo sul territorio nazionale.
8. Tutta l’ attività motociclistica, svolta in seno alla FMI, è esclusivamente attività dilettantistica,
disciplinata dalle norme contenute nello Statuto del CONI, da quelle emanate dalla FIM, dal
proprio Statuto e dalle leggi vigenti.

Art. 2 – Scopo ed attribuzioni

1. La FMI r appresenta e cura gli interessi generali del motociclismo italiano.
2. La FMI realizza le finalità istituzionali indicate dall ’art. 3 dello S tatuto federale e dal presente
Regolamento Organico.
3. La FMI è l’unica titolare in Italia dello sfruttamento commercial e di tutti i diritti televisivi,
radiofonici e marketing, sponsorizzazioni, pubblicità, promozioni e licenze, e di ogni altro
diritto connesso con le gare e le manifestazioni da essa organizzate, autorizzate o patrocinate.
4. La FMI è titolare, in via esclusi va, di tutti i diritti relativi al proprio marchio distintivo,
compreso il logotipo, il pittogramma, dei simboli ed emblemi, i pay off regolarmente registrati
secondo quanto prescritto dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia.

Art. 3 – Il marchio della Federazione

1. Il marchio della Federazione Motociclistica Italiana è costituito da un pittogramma
rappresentante un’aquila dorata con scudo italiano in petto con ali distese sopra un cilindro
stilizzato, dal logotipo FMI, senza punteggiature e d in carattere maiuscolo, accompagnato
dall’estensione “Federazione Motociclistica Italiana”.
2. I Comitati Regionali FMI hanno l’obbligo di utilizzare il marchio della FMI così come indicato
nel comma precedente del presente articolo.

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3. I Moto Club affiliati p ossono utilizzare il logo della FMI in abbinamento, ma distinto dal
proprio, nel rispetto da quanto stabilito dal manuale del logo, deliberato dal Consiglio
Federale.
4. Con il solo fine della promozione degli eventi motociclistici organizzati sotto l’ egida della FMI
è concessa la facoltà dell’utilizzo del marchio ad Organizzatori, i Promoter, le Industrie, i Team
che ne facciano espressa richiesta, nel rispetto di quanto statuito nel manuale del logo FMI,
approvato dal Consiglio Federale.
5. Il responsabile delle autorizzazioni all’utilizzo è il Segretario Generale.
6. Il marchio viene utilizzato per caratterizzare tutta la comunicazione istituzionale della FMI,
nonché le specifiche iniziative di tipo commerciale dalla stessa intraprese. Tutta la
comunicazione dovrà essere uniforme e fare uso degli elementi di base e di uniformità del
marchio.
7. Tutta la corrispondenza, sia operativa che dirigenziale, nonché la documentazione interna, la
documentazione on -line, l’abbigliamento federale ed ogni altra forma di comun icazione
dovranno avere e/o riportare il marchio. Non sono consentite personalizzazioni, salvo
espressa autorizzazione da parte del Segretario Generale ed a fronte di motivata richiesta.

TITOLO II: AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

CAPO I – Disposizioni gene rali

Art. 4 – Affiliati

1. Gli affiliati della Federazione Motociclistica Italiana sono le società, le associazioni sportive ed i
soggetti giuridici equiparabili – costituite ai sensi dell’art. 90 della legge n. 289 del 27 dicembre
2002, come modificata dal la legge 21 maggio 2004 n. 128 – di seguito denominati Moto Club
che hanno come scopo prevalente la pratica e la diffusione presso i propri associati dell’attività
motociclistica a qualsiasi livello, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di qu anto
prescritto dallo Statuto del CONI ed in conformità delle condizioni descritte all’art. 4 dello
Statuto federale.
2. I Moto Club non essendo organi né strutture della FMI sono soggetti giuridici autonomi
rispetto ad essa.
3. Possono affiliarsi alla FMI le So cietà, le Associazioni, e d i Gruppi sportivi delle Forze Armate,
delle Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato,
firmatari di apposite convenzioni con il CONI, aventi sede in Italia, che praticano l’attivi tà
motociclistica senza finalità di lucro e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di quanto
prescritto dallo Statuto del CONI ed in conformità delle condizioni descritte all’art. 4 dello
Statuto federale.
4. Le società ed associazioni di cui al c omma precedente possono essere costituite
esclusivamente da persone fisiche e non da ulteriori società ed associazioni di secondo grado.
5. I Moto Club sono soggetti dell’ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le
loro attività, osservand o i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguar dare
la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport e devono avere la sede sportiva
nel territorio italiano .
6. I Moto Club , riconosciut i ai fini sportivi dal Consiglio Nazio nale del CONI e/o per delega dalla
FMI, sono iscritt i nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive del CONI di cui
all’articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n.
186, come specificato dal successivo art. 7 del presente Regolamento.
7. Le procedur e di affiliazione e riaffiliazione alla FMI vengono disciplinate dal presente
Regolamento e dalla normativa emanata annualmente dal Consiglio Federale.

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Art. 5 – La denominazione di “Moto Club” – def inizione ed utilizzo

1. Le denominazioni “Moto Club” e “Moto Club d’Italia” ed il marchio della Federazione sono
marchi registrati secondo quanto prescritto dalla normativa comunitaria e nazionale prevista
in materia.
2. Ciascun Moto Club può liberamente scegli ere la propria denominazione, purché la stessa non
contenga termini in contrasto con le norme imperative concernenti il buon costume e l’ordine
pubblico.
3. La denominazione è peculiare e soggettiva e non può essere utilizzata da altri Moto Club.
4. La denomina zione “Moto Club” deve obbligatoriamente essere inserita nella ragione sociale
della associazione sportiva dilettantistica o della società sportiva dilettantistica.
5. La FMI si riserva di non accettare domande di affiliazione da parte di Moto Club che abbian o
denominazioni fortemente simili o identiche a quelle di altri Moto Club precedentemente
costituiti ed affiliati.
6. Nei casi prescritti dai commi precedenti, specifiche procedure di controllo saranno attivate
dalla Segreteria Generale per verificare la conf ormità delle denominazioni alle prescrizioni
indicate dal presente articolo.

Art. 6 – Costituzione di un Moto Club

1. L’atto costitutivo e lo Statuto devono essere redatti in forma scritta, in conformità dei principi
enunciati nello Statuto Federale e dei requisiti fissati dal CONI per l’iscrizione al Registro
Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e debitamente registrat i presso
l’Agenzia delle Entrate .
2. Lo Statuto dovrà obbligatoriamente :
a) riconoscere ed osservare i principi del C odice Civile
b) conformarsi alle norme direttive del CONI, allo Statuto ed ai Regolamenti della FMI, di
cui deve condividere la natura, l’oggetto e lo scopo
c) ispirarsi all’esercizio, con lealtà sportiva, dell’attività sociale ed al rispetto dei principi,
delle norme e delle consuetudini sportive, al fine di salvaguardare la funzione
educativa, popolare, sociale e culturale dell’attività motociclistica
d) salvaguardare i diritti dei tesserati aventi diritto al voto per l’elezione dei propri
rappresentanti nelle Ass emblee federali
e) prevedere che l’oggetto sociale si riferisca all’organizzazione di attività sportive
dilettantistiche , come indicato dall’art. 4 comma 3 del presente Regolamento
f) prevedere l’attribuzione della rappresentanza legale al Presidente dell’associ azione o
società sportiva dilettantistica
g) prevedere l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non
possano, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette
h) prevedere il reinvestimento di tutti gli uti li prodotti per il perseguimento esclusivo
dell’attività sportiva
i) contenere norme dell’ ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di
uguaglianza dei diritti fra tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche
sociali, fat te salve le società sportive dilettantistiche di capitali o cooperative per le
quali si applicano le disposizioni del codice civile
j) contenere l’obbligo di redazione di rendiconti economici, nonché le modalità di
approvazione degli stessi da parte degli org ani statutari
k) prevedere le modalità di scioglimento dell’associazione

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l) contenere l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento
delle società e delle associazioni
3. Gli Statuti dei Moto Club devono essere redatti in conformit à dello specifico “Statuto tipo”
deliberato dal Consiglio Federale rispettando quanto previsto dall’art. 4 comma 1, lettera a)
dello Statuto federale.

Art. 7 – Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive del CONI

1. Il Consiglio Federale de lla FMI, su delega del Consiglio Nazionale del CONI ed in conformità
alle direttive da questo emanate, delibera in merito al riconoscimento ai fini sportivi degli
affiliati, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 22 comma 7 lettera h) dello Statuto Feder ale .
Avverso le decisioni del Consiglio Federale di diniego o revoca dell’affiliazione è ammesso
ricorso alla Giunta Nazionale del CONI.
2. Il Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive è lo strumento che il Consiglio
Nazionale del CONI ha istit uito per confermare il riconoscimento ai fini sportivi delle
associazioni/società dilettantistiche affiliate e pertanto riconosciute dalle rispettive
Federazioni Sportive Nazionali.
3. I Moto Club iscritt i al Registro sono inserit i nell’elenco che il CONI , ai sensi della normativa
vigente, trasmette ogni anno al Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate.
4. I Moto Club, regolarizzata la propria affiliazione alla FMI, entro 90 giorni dalla specifica
comunicazione del CONI, devono ottemperare obbligatoriament e alla prima registrazione
presso il “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” attraverso
la procedura telematica inserita sul sito del CONI.
5. I Moto Club che invece procedono alla riaffiliazione hanno l’opportunità di sca ricare la
certificazione direttamente dal sito del CONI, una volta formalizzati gli adempimenti di
competenza federale.
6. L’iscrizione al Registro ha validità dal giorno della conferma del CONI e fino al 31 dicembre
dell’anno in corso ed è annualmente rinno vabile a seguito della riaffiliazione del Moto Club alla
FMI.
7. Il mantenimento dello status di affiliato è subordinato alla iscrizione al Registro delle società
sportive istituito presso il CONI.
8. I Moto Club che non siano iscritti al Registro Nazionale del le Associazioni e delle Società
sportive del CONI non potranno ottenere la riaffiliazione alla FMI .
9. I Moto Club che per qualsiasi motivo cambiassero ragione sociale o che non avessero rinnovato
per una o più stagioni l’affiliazione alla FMI, dovranno obbl igatoriamente ripetere l’iscrizione
al Registro ex -novo.
10. Il riconoscimento dei Moto Club presso il Registro Nazionale delle Associazioni e delle Società
sportive è presupposto per usufruire delle agevolazioni fiscali a favore dello sport
dilettantistico ov e previste dalla legislazione nazionale vigente.

Art. 8 – Modalità di a ffiliazione di un Moto Club

1. Il riconoscimento a fini sportivi di un’associazione sportiva dilettantistica rientra nell’ambito
degli atti pubblici di esclusiva spettanza del CONI e de legati dal Consiglio Nazionale del CONI
alle Federazioni Sportive Nazionali .
2. La richiesta di prima affiliazione deve essere redatta su apposito modulo e deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante che, contestualmente, dichiara di conoscere ed acce ttare
la normativa federale.
3. Il modulo di affiliazione potrà essere richiesto al Comitato Regionale territorialmente
competente oppure scaricato dal sito internet della FMI.

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4. La documentazione da presentare per la richiesta di affiliazione alla FMI compren de:
a) Verbale dell’assemblea costitutiva dell’ associazione sportiva dilettantistica o della
società sportiva dilettantistica
b) Atto costitutivo e Statuto del Moto Club in duplice copia, debitamente registrato
all’Ufficio delle Entrate con denominazione del Mo to Club preceduta o seguit a dalla
natura giuridica
c) Indicazione del codice fiscale: esso rappresenta lo strumento di identificazione
dell’associazione nei rapporti con i privati, con gli Enti, con le amministrazioni
pubbliche e con qualsiasi istituzione. Il codice fiscale risulta obbligatorio per tutte le
associazioni, anche per quelle che non svolgono alcuna attività imponibile ai fini
tributari
d) Richiesta di affiliazione del Moto Club e di tesseramento del Presidente e dei
componenti il Consiglio Direttivo del Moto Club, con l’indicazione di minimo quattro
Consiglieri
e) Indicazione di un indirizzo di posta elettronica attraverso cui si autorizza la FMI
all’invio di tutte le comunicazioni ufficiali
f) Modulo di adesione al tesseramento diretto sottoscritto dal Pre sidente del Moto Club
g) Modulo riguardante l’informativa per il trattamento dei dati personali sottoscritto dal
Presidente del Moto Club
h) Indicazioni delle attività motociclistiche caratterizzanti il Moto Club
i) Richiesta di tessere FMI, nel quantitativo pari o superiore al minimo previsto
annualmente dal Consiglio Federale
j) Ricevuta di versamento della quota di affiliazione e tesseramento
k) Eventuali ed ulteriori documenti annualmente stabiliti dal Consiglio Federale
attraverso apposita normativa
5. Il Consiglio Fede rale delibera annualmente il numero minimo di tesserati necessario per
l’affiliazione del Moto Club alla FMI
6. La domanda di affiliazione deve essere presentata alla Segreteria Generale della FMI tramite il
Comitato Regionale territorialmente competente. Esp letate le necessarie formalità di controllo
gli uffici federali competenti rilasceranno al Comitato Regionale l’autorizzazione o il diniego a
procedere con la prima affiliazione.
7. I Moto Club entrano a far parte della FMI dopo l’accoglimento della domanda d i affiliazione e
previo pagamento della quota di affiliazione e di tesseramento obbligatorio, annualmente
stabiliti dal Consiglio Federale ed a condizione che vengano rispettati i requisiti stabiliti
dall’art. 4 dello Statuto federale.
8. Il Moto Club, perfe zionato l’atto di affiliazione, acquisisce gli specifici diritti elencati al comma
6 dell’art. 4 dello Statuto federale , in virtù dei quali può svolgere la propria attività nell’ambito
federale .
9. I Moto Club affiliati ricevono dal Comitato Regionale di ap partenenza l’attestato di affiliazione e
le tessere nel numero richiesto .
10. Ai fini della determinazione dell’esistenza di un Moto Club e per la individuazione di tutte le
informazioni sulla costituzione, composizione ed organizzazione interna del Moto Club fa fede
in via esclusiva l’archivio informatico federale .
11. La validità dell’affiliazione ha durata annuale: dal 1 gennaio (o dal momento dell’affiliazione) e
fino al 31 dicembre dell’anno sportivo in corso.
12. La FMI si riserva di aprire le procedure di affi liazione anche dal 1 al 31 dicembre dell’anno
precedente, fermo restando che la validità della stessa decorre comunque dal 1 gennaio.
13. Le procedure di affiliazione potranno effettuarsi fino al 30 settembre.

Art. 9 – Riaffiliazione di un Moto Club

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1. I Moto Club già affiliati alla FMI possono rinnovare la propria affiliazione per la successiva
stagione sportiva attraverso la procedura di riaffiliazione, secondo quanto prescritto dalla
normativa FMI, annualmente approvata dal Consiglio Federale.
2. La documentazi one , da inoltrare al Comitato Regionale di appartenenza, entro i termini
annualmente prescritti, comprende:
a) Richiesta di riaffiliazione del Moto Club e di tesseramento del Presidente e dei componenti
il Consiglio Direttivo del Moto Club, con l’indicazione del numero minimo di 4 Consiglieri
b) Indicazione di un indirizzo di posta elettronica attraverso cui si autorizza la FMI all’invio di
tutte le comunicazioni ufficiali
c) Modulo di adesione al tesseramento diretto sottoscritto dal Presidente del Moto Club
d) Modulo riguardante l’informativa per il trattamento dei dati personali sottoscritto dal
Presidente del Moto Club
e) Indicazioni delle attività motociclistiche caratterizzanti il Moto Club
f) Richiesta di tessere FMI, nel quantitativo pari o superiore al minimo previst o annualmente
dal Consiglio Federale
g) Ricevuta di versamento della quota di riaffiliazione e tesseramento
h) Eventuali ed ulteriori documenti annualmente stabiliti dal Consiglio Federale attraverso
apposita normativa
3. I Moto Club riaffiliati ricevono dal Comita to Regionale di appartenenza l’attestato di
riaffiliazione e le tessere nel numero richiesto.
4. La validità della riaffiliazione ha durata annuale: dal 1 gennaio (o dal momento della
riaffiliazione) e fino al 31 dicembre dell’anno sportivo in corso.
5. La FMI s i riserva di aprire le procedure di riaffiliazione anche dal 1 al 31 dicembre dell’anno
precedente, fermo restando che la validità della stessa decorre comunque dal 1 gennaio.
6. Le procedure di riaffiliazione potranno effettuarsi fino al 30 aprile.
7. Qualora i l Moto Club non proceda alla riaffiliazione entro i termini stabiliti non potrà svolgere
attività in ambito federale, né i loro tesserati potranno prendere parte ad alcuna
manifestazione sportiva .

Art. 10 – Durata del vincolo affiliativo

1. In virtù del pr incipio di libera prestazione delle attività sportive, la durata del vincolo affiliativo
che lega il Moto Club alla Federazione è di un anno solare , ovvero dal 1 gennaio al 31 dicembre,
ai sensi di quanto prescritto dall’art. 4, comma 7 dello Statuto feder ale.
2. L’ iter , i termini e le quote per procedere all’affiliazione o alla riaffiliazione di un Moto Club
vengono stabiliti annualmente dalla specifica normativa FMI, deliberata dal Consiglio Federale.

Art. 11 – Obblighi di comunicazione

1. Le variazioni rel ative ai componenti le cariche direttive, essendo queste di natura elettiv a,
devono essere comunicate tempestivamente , e comunque non oltre venti giorni dalla
variazione stessa, alla Segreteria Generale della FMI tramite il Comitato Regionale
territorialme nte competente, allegando il verbale dell’ Assemblea dei tesserati del Moto Club,
secondo le disposizioni emanate annualmente dal Consiglio Federale .
2. Per i Moto Club di nuova costituzione le variazioni relative al cambio di denominazione sono
tassativamen te precluse durante lo svolgimento della stagione sportiva in corso.
3. Per i Moto Club riaffiliati è possibile procedere alla variazione di denominazione sociale previa
presentazione, agli Uffici della FMI, del verbale di Assemblea dei tesserati del Moto Cl ub, con
relativa deliberazione attestante la variazione e previo pagamento della quota relativa al

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cambio di denominazione. La variazione avrà efficacia solo a seguito di apposita
comunicazione da parte degli uffici della FMI di avvenuta modifica che verrà necessariamente
inoltrata al Moto Club ed al Comitato Regionale di appartenenza.
4. Le variazioni relative al trasferimento delle sede del Moto Club in altra Regione, Provincia e/o
Comune non possono essere richieste prima che siano trascorsi 12 mesi dall’ a ffiliazione.
5. La variazion e relativ a al trasferimento delle sede ad altra Regione comporta la perdita dei
diritti sportivi acquisiti e dell’anzianità di affiliazione, dovendosi considerare a tutti gli effetti
come Moto Club di nuova affiliazione.

Art. 12 – Diritti e doveri dei Moto Club

1. I Moto Club hanno diritto di:
a) esercitare liberamente le proprie attività istituzionali, nei limiti stabiliti dalle norme
federali e nel rispetto degli altri affiliati
b) partecipare alle Assemblee federali secondo le norme s tatutarie e regolamentari
c) partecipare all’attività sportiva ufficiale in base ai Regolamenti specifici nonché all’attività
di carattere internazionale
d) organizzare manifestazioni motociclistiche secondo le norme emanate dagli Organi e dalle
Commissioni Fede rali competenti
2. I Moto Club hanno il dovere di:
a) accetta re incondizionatamente e conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché
allo Statuto ed ai Regolamenti federali , impegnandosi altresì ad accettare eventuali
provvedimenti disciplinari, che gl i organi competenti della Federazione dovessero adottare
nei loro confronti , nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte
le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva
b) osservare e far osservare ai propri tesserati lo Statuto e tutti i Regolamenti federali, nonché
le deliberazioni e decisioni dei rispettivi organi assunte nel rispetto delle singole
competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico
c) mettere i propri atleti a disposizion e delle rappresentative nazionali e federali
d) svolgere la propria attività sportiva nel territorio regionale di appartenenza, salvo
partecipazione ad eventi a carattere nazionale o interregionale così come disciplinato dalla
normativa sportiva di riferiment o approvata annualmente dal Consiglio Federale
e) conservare accuratamente ed in originale presso le rispettive sedi, per almeno 10 anni, la
seguente documentazione:
 amministrativo – contabile
 relativa alle procedure di Tesseramento – Affiliazione – Licenze nonché tutti i
documenti associativi interni
 relativa alla Certificazione Medica dei propri tesserati e licenziati
 relativa alle manifestazioni organizzate
3. In caso di scioglimento del Moto Club l’obbligo di conservazione di tutta la documentazione
indic ata al comma 2 lettera e) del presente articolo graverà in capo all’ultimo Presidente in
carica, o, in mancanza, in capo al Vice Presidente del sodalizio.

Art. 13 – Sezioni distaccate di un Moto Club

1. E’ ammessa l’istituzione di sezioni distaccate rispe tto alla sede legale del Moto Club affiliato.
2. Le sezioni distaccate situate nel medesimo ambito regionale della sede legale di un Moto Club
affiliato non posseggono personalità giuridica autonoma e sono organiche al Moto Club stesso.
In questo caso le sezi oni non possono porre in essere una propria e specifica procedura di
affiliazione.

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3. Le sezioni distaccate situate in ambito regionale differente rispetto alla sede legale di un Moto
Club affiliato, devono avere una personalità giuridica autonoma. In quest o caso le sezioni
devono porre in essere una propria e specifica procedura di affiliazione . A seguito di specifici
accordi interni e relativa regolamentazione la denominazione di tali sezioni potrà richiamare la
denominazione del Moto Club di riferimento (es: Moto Club XXX – Sezione di YYY).

Art. 14 – Polisportive

1. La FMI riconosce l’affiliazione di società polisportive, suddivise in Sezioni, ognuna delle quali
pratica una specifica disciplina sportiva.
2. Nel caso in cui la Polisportiva sia dotata di un uni co organo amministrativo, comune ad ognuna
delle proprie sezioni, la richiesta di affiliazione dovrà essere presentata dalla Polisportiva, ma
il riconoscimento ai fini sportivi, conseguente all’ iscrizione nel Registro CONI, avverrà soltanto
per la sezion e motociclistiche che dovrà utilizzare la denominazione “Moto Club Sezione
Polisportiva…… ASD”.
3. Nel caso in cui ogni singola sezione della Polisportiva sia dotata di un autonomo organo
amministrativo, l’affiliazione alla FMI dovrà essere richiesta direttam ente da parte della
sezione motociclistica, secondo le procedure di affiliazione di cui agli artt. 8 e seguenti del
presente Regolamento.

Art. 15 – Cessazione dell’ affiliazione di un Moto Club

1. I Moto Club, secondo quanto stabilito dall’art. 4 comma 7 dello Statuto, cessano di appartenere
alla FMI:
a) per recesso
b) per mancata riaffiliazione entro i termini annualmente previsti dal Consiglio Federale
c) per scioglimento volontario
d) per radiazione , nei casi di gravi infrazioni alle norme federali, accertate da gli Organi di
Giustizia federali
e) per revoca dell’affiliazione deliberata dal Consiglio Federale in caso di perdita dei requisiti
statutariamente prescritti per ottenere l’affiliazione. Avverso il provvedimento di revoca è
ammesso ricorso alla Giunta Nazio nale del CONI, secondo quanto prescritto dall’art. 4
comma 7 dello Statuto federale
2. In caso di cessazione dell’affiliazione di un Moto Club , tutti gli impegni assunti devono essere
soddisfatti secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 9 dello Statuto Feder ale . In caso di
inadempienza, i componenti dell’ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati:
– saranno personalmente e solidalmente tenuti all’adempimento degli impegni assunti
– saranno passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventua lmente soggetti
alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale
– non potranno ottenere il tesseramento presso nessun altro Moto Club, sino
all’adempimento dei suddetti obblighi
3. Nel caso previsto dal comma 1 lettera a) del presente articolo, gli affiliati devono
immediatamente comunicare la rispettiva volontà di recedere alla Segreteria Generale della
FMI e per conoscenza al Comitato Regionale territorialmente competente , tramite apposita
comunicazione inviata a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata.
4. Quando un affiliato recede per qualsiasi motivo dall’affiliazione, egli deve regolare tutte le
eventuali pendenze finanziarie verso la Federazione e verso gli altri affiliati.
5. In caso di inadempienza il Legale Rappresentante e gli altri componenti dell’ultimo Consiglio
Direttivo in carica sono chiamati a risponderne in solido, oltre a essere sanzionati con altri
provvedimenti di natura disciplinare comminati dai competenti organi federali.

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6. Nel caso previsto dal comma 1 lettera c) d el presente articolo , i Moto Club hanno l’obbligo di
devolvere il patrimonio ai fini sportivi , come previsto dall’art. 90 comma 18 della legge
128/2004.
7. Nei casi previsti dal comma 1 letter e d) ed e) del presente articolo, ai tesserati del Moto Club
è co ncesso il passaggio, in forma gratuita, ad un altro Moto Club, compreso il Moto Club d’Italia,
qualora tale passaggio sia compatibile con le normative federali. Tale concessione non è
prevista per i componenti del Consiglio Direttivo ai quali risulterà pre cluso il tesseramento
presso qualsiasi altro sodalizio affiliato.

Art. 16 – Sospensione dell’affiliazione di un Moto Club

1. La sospensione dell’affiliazione di un Moto Club si verifica nel caso in cui sia comminato un
provvedimento amministrativo a segui to di mancato versamento alla FMI di importi a qualsiasi
titolo dovuti.
2. In regime di sospensione un Moto Club non potrà porre in essere le procedure di tesseramento,
né di rilascio licenze, né potrà richiedere e/o organizzare manifestazioni a carattere spo rtivo o
promozionale fino a quando non sarà estinta la causa che ha determinato la sospensione.
3. I componenti del Consiglio Direttivo di un Moto Club in regime di sospensione non potranno
tesserarsi presso nessun altro Moto Club fino a quando non sarà estin ta la causa che ha
determinato la sospensione.

CAPO II – Team – Scuderie : disposizioni generali

Art. 17 – Team: riconoscimento

1. I Team sono organizzazioni tipiche dello sport motociclistico , costituite da piloti e tecnici per
esercitare un ruolo agonisti co nell’ambito dello svolgimento delle gare.
2. I Team sono iscritti alla FMI e da essa riconosciuti attraverso il rilascio di un’apposita licenza.
3. Gli atleti che compongono il Team, per poter partecipare alle varie attività agonistiche e/o
promozionali, devo no essere tesserati e licenziati per un Moto Clu b affiliato alla FMI.
4. I Team:
– non possono ottenere l’affiliazione, procedura amministrativa tipica ed esclusiva dei Moto
Club, uniche Associazioni e/o Società Sportive previste dai vigenti Regolamenti federa li
– non possono avere accesso alle agevolazioni fiscali eventualmente in vigore in base alle
disposizioni legislative nazionali e riservate ai Moto Clu b
– non possono tesserare alla FMI i propri iscritti
– non possono chiedere il rilascio di licenze conduttori (destinate ai piloti)
– non possono organizzare gare o competizioni federali
– non sono titolari del diritto di voto in occasioni delle Assemblee Nazionali
– non possono in alcun caso iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Società
sportive dilett antistiche del CONI
5. Per ottenere il riconoscimento ufficiale di un Team da parte della FMI è indispensabile
avanzare richiesta di rilascio di apposita Licenza, secondo quanto indicato da ll’ apposita
normativa annualmente approvata dal Consiglio Federale .
6. Per ottenere tale Licenza è obbligatorio il tesseramento alla FMI per la stagione sportiva in
corso da parte del Titolare del Team.
7. La denominazione del Team è libera, ma non può contenere il nome di un’industria
motociclistica, salvo esplicita autorizzazi one scritta rilasciata dall’industria stessa, la quale
deve essere già riconosciuta.

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8. Possono far parte di un Team i soggetti tesserati ed appartenenti a diversi Moto Club dislocati
sul territorio nazionale: l’organizzazione di un Team opera a livello trans nazionale e non ha
alcun vincolo rispetto ad uno specifico Moto Club.
9. Il riconoscimento da parte della FMI da diritto al Team di comparire nelle classifiche di gara
con la propria denominazione accanto al nominativo del proprio atleta.

Art. 18 – Scuderie

1. Le Scuderie sono organizzazioni tipiche dello sport motociclistico, costituite da piloti e tecnici
che all’interno di un Moto Club affiliato alla FMI.
2. Le Scuderie vengono riconosciute in quanto tutti gli appartenenti sono riconducibili ad un
unico e spec ifico Moto Club affiliato alla FMI e per il quale devono essere tesserati.
3. Tutti i componenti di una Scuderia devono, pertanto, essere tesserati per lo stesso Moto Club.
4. Il riconoscimento ufficiale di una Scuderia alla FMI avviene attraverso il rilascio di apposita
Licenza.
5. Le richieste di rilascio della Licenza di Concorrente per una Scuderia, le modalità di pagamento
ed i benefici attribuiti alla categoria, risultano annualmente stabiliti nell’apposita Circolare
approvata dal Consiglio Federale.
6. La denom inazione della Scuderia è libera, ma non può contenere il nome di un’ Industria
motociclistica, salvo esplicita autorizzazione scritta rilasciata dall’Industria stessa, la quale
deve essere già riconosciuta, secondo quanto stabilito nell’apposita Circolare approvata dal
Consiglio Federale.
7. Il riconoscimento da parte della FMI conferisce alla Scuderia il diritto di comparire nelle
classifiche di gara con la denominazione accanto al nominativo del proprio pilota.
8. Le Scuderie sono soggetti giuridici organici a l Moto Club di appartenenza e pertanto le
rispettive rendicontazioni economiche si consolidano con quelle del Moto Club.

CAPO III – Moto Club d’ Italia

Art. 19 – Moto Club d’Italia: istituzione e scopi

1. Il Moto Club d’Italia è un’associazione sportiva s enza fine di lucro che ha sede in Roma, presso
la sede federale, ed ha lo scopo di gestire , in via promozionale ed altamente rappresentativa , le
attività proprie della Federazione non riconducibili ai Moto Club ad essa affiliati.
2. Il Consiglio Direttivo de l Moto Club d’ Italia è costituito da un Presidente, due Consiglieri ed un
Segretario, quest’ultimo senza diritto di voto.
3. Il Consiglio Direttivo del Moto Club d’ Italia è nominato dal Consiglio Federale e rimane in
carica per tutto il quadriennio, salvo possibile revoca.
4. Il Moto Club d’Italia non può in alcun modo svolgere attività sportiva ed agonistica: in tale
senso non è abilitato alla richiesta di licenze né all’organizzazione di gare e manifestazioni
sportive ed agonistiche.
5. La quota di tesserament o al Moto Club d’Italia, è stabilita annualmente dal Consiglio Federale.
6. Il Moto Club d’Italia non ha diritto di voto.

TITOLO III: TESSERAMENTO

Art. 20 – Disposizioni generali

1. Il tesseramento è l’atto formale attraverso cui la FMI conferisce ad un sog getto lo status di
appartenenza all’organizzazione federale, rendendolo centro di imputazione di una serie di

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diritti e doveri predeterminati dallo Statuto del CONI, dallo Statuto federale e dai Regolamenti
federali.
2. Chiunque intenda praticare l’attività d el motociclismo, riconosciuta e tutelata all’interno
dell’organizzazione federale, deve essere tesserato alla FMI.
3. La FMI si riserva di emanare annualmente disposizioni in merito alle modalità di attuazione del
tesseramento.
4. I tesserati partecipano alle at tività organizzate dalla FMI attraverso il Moto Club di
appartenenza, secondo quanto disposto annualmente dalla normativa FMI.
5. Le tipologie e le procedure di tesseramento alla FMI, le caratteristiche e le modalità di
emissione delle tessere federali, nonch é le procedure di tesseramento al Moto Club Italia sono
deliberate annualmente dal Consiglio Federale, secondo quanto disposto dall’ art. 22, comma 7
lettere i) ed o) dello Statuto Federale e comunicate, a cura della Segreteria Generale della FMI,
all’ ini zio di ogni stagione sportiva.
6. La validità del tesseramento ha durata annuale: dal 1 gennaio (o dal momento del
tesseramento) e fino al 31 dicembre dell’anno sportivo in corso.
7. La FMI si riserva di aprire le procedure di tesseramento anche dal 1 al 31 dice mbre dell’anno
precedente, fermo restando che la validità dello stesso decorre comunque dal 1 gennaio.
8. Le procedure di tesseramento potranno effettuarsi fino al 15 novembre.
9. Il principio relativo al divieto del doppio tesseramento prevede che l a richiesta di
tesseramento possa essere inoltrata ad un solo Moto Club , non essendo consentito il
contemporaneo tesseramento attraverso più Moto Club.
10. Nel corso della stagione sportiva può essere autorizzato un solo trasferimento ad un altro Moto
Club previa present azione di richiesta da parte del tesserato al Moto Club di nuova
appartenenza, e rilascio di nulla osta da parte del Moto Club di provenienza. Tale nulla osta
dovrà essere inviato agli appositi uffici della FMI ed al Comitato Regionale territorialmente
com petente, in conformità di quanto disposto annualmente dalla specifica normativa FMI.

Art. 21 – Tesseramento diretto

1. La Federazione , attraverso la procedura del “tesseramento diretto” , offre la possibilità ai Moto
Club affiliati di inserire nell’archivio informatico federale i dati personali dei propri tesserati
per l’emissione immediata delle tessere federali.
2. Il tesseramento diretto, oltre a garantire tempi rapidi nel rilascio effettivo delle tessere,
permette di attivare contestualmente i servizi assicu rativi e di assistenza annualmente
proposti dalla FMI .
3. Per quanto non espressamente disposto si rimanda alla normativa FMI annualmente deliberata
dal Consiglio Federale .

Art. 22 – Tesserati FMI

1. Sono tesserati alla FMI, secondo quanto disposto dall’art. 6 dello Statuto FMI:
a) I soci degli affiliati, secondo quanto disposto al successivo art. 23
a.1) Gli atleti motociclisti
a.2) I Tecnici Federali
b) Tutti coloro che risultano iscritti in un Albo federale o ad un Elenco Ufficiale della FMI
istituito e regolam entato attraverso apposita deliberazione del Consiglio Federale.
2. Il Presidente federale, i Consiglieri Federali, i Presidenti di Comitati Regionali e delle Province
di Trento e Bolzano, i membri dei Consigli Regionali, i Delegati Regionali e Provinciali, e tutti
coloro che rivestono una carica in ambito federale, sia essa elettiva o di nomina, devono essere
in regola con il tesseramento per l’anno in corso, eccetto:

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 I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
 I componenti degli Organi di Giustizia
 I co mponenti della Commissione Federale di Garanzia
 I componenti dell’Ufficio del Procuratore Federale
3. In assenza di tesseramento, effettuato entro il 28 febbraio dell’anno in corso, i soggetti di cui al
comma 2 del presente articolo non decadono dalla rispett iva carica ma, trovandosi in una
situazione di impedimento temporaneo, saranno impossibilitati all’esercizio delle proprie
funzioni. Il loro tesseramento andrà perfezionato entro 15 giorni dalla ricezione della relativa
comunicazione inviata dalla Segreter ia Generale. Trascorso tale termine senza che a ciò si sia
provveduto, tali soggetti decadranno automaticamente dalla carica, in ottemperanza di quanto
prescritto dall’art. 40 dello Statuto Federale.

Art. 23 – Soci degli affiliati

1. Possono far parte dell ’associazione o della società sportiva dilettantistica, in qualità di soci di
un Moto Club, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia sportive che
ricreative, svolte dal Moto Club stesso e che siano dotate di una condotta conforme ai principi
di lealtà, di probità e di rettitudine sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito
sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del
prestigio della Federazione e dei suoi Organi .
2. Tutti coloro che saranno ammessi a far parte del Moto Club affiliato dovranno essere tesserati
alla FMI e, se maggiorenni, godranno del diritto di partecipazione alle apposite Assemblee
nonché dell’elettorato attivo e passivo.
3. Al tesserato maggiorenne , in regola con il tesseramento ed il pagamento delle quote
associative, qualora non ricopra ulteriori cariche elettive o di nomina all’interno della FMI, è
riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno del Moto Club di appartenenza,
comp atibilmente con quanto disposto dallo Statuto FMI.
4. I cittadini stranieri residenti in Italia possono essere ammessi co me soci dell’affiliato e
ricoprire cariche elettive all’interno del Moto Club.
5. I tesserati di un Moto Club affiliato cessano di far parte dell’associazione:
a) in caso di dimissioni volontarie;
b) per revoca del tesseramento da parte dell’associazione per morosità protrattasi per oltre
due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
c) per revoca del tesseramento da parte del Moto Club per azioni r itenut e disonorevoli;
d) per scioglimento dell’associazione

Art. 24 – Atleti motociclisti: Licenziati e loro Rappresentanti.

1. I tesserati che intendono praticare l’attività agonistica motociclistica, a qualsiasi livello, devono
con seguire apposita Licenza, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti federali ed in base a
quanto prescritto nel successivo art. 27.
2. Gli atleti motociclisti che svolgono attività sportiva di tipo agonistico vengono definiti
“Licenziati”.
3. I Licenziati s ono soggetti dell’ordinamento sportivo e devono esercitare le rispettive attività
sportive osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive federali.
4. I Licenziati che risultano essere selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a
ris pondere alle convocazioni, mettendosi a disposizione dei responsabili di settore della FMI,
nonché ad osservare i principi prescritti dal Regolamento Squadre Nazionali FMI.
5. In osservanza del principio di partecipazione all’attività sportiva agonistica in c ondizioni di
pari opportunità, la FMI garantisce la tutela della posizione sportiva delle atlete motocicliste

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madri, per tutto il periodo della maternità e fino alla ripresa dell’attività agonistica, sulla base
di quanto disposto dall’art. 7 comma 5 dello Statuto federale.
6. Gli atleti motociclisti organizzano, all’interno del Moto Club di appartenenza, le Assemblee di
tutti i Licenziati per esprimere il proprio rappresentante in occasione delle Assemblee
Nazionali.
7. Sono legittimati a partecipare alla votazio ne del proprio Rappresentante, in occasione dello
svolgimento delle Assemblee di categoria di cui al comma precedente, tutti i Licenziati in
attività che siano maggiorenni e titolari della Licenza agonistica valida per l’anno in corso.
8. Qualora il Rapprese ntante dei Licenziati, eletto dall’Assemblea di tutti i Licenziati del Moto
Club di appartenenza, fosse impossibilitato a partecipare alla Assemblea Nazionale potrà
essere sostituito dal supplente, da individuarsi nel primo dei non eletti nella propria
Ass emblea di categoria.
9. Il nominativo del rappresentante dei Licenziati e quello del relativo supplente dovranno
risultare dall’apposito verbale dell’Assemblea dei Licenziati del Moto Club ed essere
comunicati alla FMI.
10. Le modalità di svolgimento dell’Assembl ea dei Licenziati e l’elezione del rappresentante dei
Licenziati, nonché del relativo supplente, sono demandati agli Statuti ed alla normativa interna
dei Moto Club. Tale normativa deve necessariamente prevedere la convocazione di tutti gli
aventi diritto e le modalità di votazione per l’elezione del rappresentante dei Licenziati e del
relativo supplente che avverranno a maggioranza dei voti presenti, secondo la durata degli
organi elettivi del Moto Club stabilita nei rispettivi Statuti e comunque non super iore a quattro
anni.
11. La carica di rappresentante dei Licenziati e quella del relativo supplente decadono
automaticamente nel caso in cui non fosse rinnovata la Licenza con il Moto Club per la
successiva stagione sportiva ed automaticamente alla scadenza p revista dallo Statuto del Moto
Club in coincidenza dell’elezione degli organi direttivi dello stesso.

Art. 25 – Diritti e doveri dei tesserati

1. I tesserat i in quanto soggetti dell’ordinamento sportivo :
a) devono esercitare con lealtà sportiva la loro attivi tà, osservando le norme stabilite dallo
Statuto del CONI, dai Principi fondamentali degli Statuti delle FSN, dal Codice di
Comportamento sportivo, dal Codice di Giustizia Sportiva, dallo Statuto FMI, dai
Regolamenti federali, dalla Giustizia sportiva fede rale e tutte le decisioni assunte dalla FMI
b) hanno il diritto di partecipare all’attività federale
c) hanno il diritto di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto Federale,
alle cariche elettive federali
d) è fatto loro divieto di effett uare o accettare scommesse direttamente o indirettamente
aventi ad oggetto risultati relativi a manifestazioni organizzat e nell’ambito della FMI
2. E’ sancito il divieto di far parte dell’ordinamento sportivo per un periodo di 10 anni per quanti
si siano sott ratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle
sanzioni irrogate nei loro confronti.

Art. 26 – Cessazione del vincolo del tesseramento

1. Il vincolo del tesseramento cessa:
a) Per mancato rinnovo
b) Per decadenza della carica o per la perdita, a qualsiasi titolo, della qualifica di tesserato
c) Per ritiro della tessera a seguito di sanzione irrogata dagli Organi di giustizia federale

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d) Per radiazione comminata dalla FMI o da altre F ederazioni Sportive Nazionali (FSN) e
Discipline Sporti ve Associate (DSA)
e) Per cessazione dell’affiliazione del Moto Club di appartenenza, in applicazione di quanto
previsto dall’art. 15 del presente Regolamento.

TITOLO IV : LICENZE

Art. 27 – Disposizioni generali

1. I tesserati FMI che intendono praticare l’a ttività agonistica motociclistica, a qualsiasi livello,
devono conseguire apposita Licenza . La licenza è un documento rilasciato esclusivamente ai
tesserati di Moto Club affiliati, ad eccezione del Moto Club Italia, che ne facciano apposita
richiesta espl etando le procedure di rilascio definite annualmente dal Consiglio Federale.
2. Gli atleti motociclisti che hanno conseguito apposita Licenza sono chiamati Licenziati e sono
soggetti dell’ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro at tività,
osservando quanto prescritto dalle norme stabilite dallo Statuto federale e dalla normativa
prescritta in materia, nonché l’ordinamento del Moto Club di appartenenza.
3. I Licenziati devono accettare ed osservare i principi di lealtà, correttezza e ri spetto nei
confronti degli altri atleti, di tutti coloro che, per funzione ed incarico, organizzano e
disciplinano l’attività, oltre che riconoscere ed osservare i Regolamenti federali.
4. Il Consiglio Federale definisce annualmente, attraverso l’ approvazion e dell’apposita normativa
regolamentare :
 la tipologia delle licenze e/o i titoli necessari allo svolgimento dell’attività agonistica e non
agonistica federale
 le sedi preposte al rilascio delle stesse
 la modulistica ed i documenti necessari ai fini della r ichiesta di emissione
 la validità e le modalità di pagamento per l’ottenimento delle stesse
 l’età minima e l’età massima per il rilascio delle Licenze , fermo restando il rispetto della
normativa nazionale vigente in materia, nonché le prescrizioni del CONI e della FMSI
 i massimali assicurativi
5. Ai titolari di Licenza agonistica è attribuito il diritto di voto e possono, altresì, essere eletti in
occasione delle Assemblee, secondo le normative previste dallo Statuto federale e dal presente
Regolamento.
6. Il C onsiglio Federale inoltre, attraverso apposita delibera, stabilisce annualmente la tipologia di
licenze da ritenersi valide per conferire apposito titolo per l’esercizio dell’elettorato attivo e
passivo .
7. L’archivio informatico della Federazione è l’unico e solo riferimento oggettivo e temporale per
l’individuazione di tutte le informazioni attinenti il rilascio delle Licenze.
8. La validità delle Licenze ha durata annuale: dalle ore 00:00 del 1 gennaio (o dalla data ed ora
del rilascio) e fino al 31 dicembre d ell’anno sportivo in corso.
9. La FMI si riserva di aprire le procedure di rilascio delle Licenze anche dal 1 al 31 dicembre
dell’anno precedente, fermo restando che la validità della stessa decorre comunque dalle ore
00:00 del 1 gennaio.
10. Le procedure di rila scio delle Licenze potranno effettuarsi fino al 15 novembre.
11. La validità delle Licenze Agonistiche è comunque subordinata alla data di scadenza del
certificato di idoneità agonistica. La validità del certificato di idoneità alla pratica sportiva,
riportata sul certificato stesso, è di 365 giorni, salvo diversa indicazione del medico
certificatore.
12. La Licenza Agonistica non può essere rilasciata e, laddove rilasciata, deve essere sospesa per:
 coloro che siano inadempienti con il pagamento di sanzioni pecuni arie

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 coloro che siano colpiti da provvedimenti disciplinari

Art. 28 – Idoneità sportiva agonistica

1. In conformità con quanto prescritto dalla normativa nazionale vigente concernente la tutela
sanitaria delle attività sportive, dalle prescrizioni operate dal CONI e dalla Federazione Medico
Sportiva Italiana – FMSI -, ai fini del rilascio di apposita Licenza da parte della FMI, chiunque
intenda praticare l’ attività sportiva motociclistica deve sottoporsi preventivamente a visita
medica di idoneità fisica.
2. La visita medica di idoneità fisica deve essere effettuata obbligatoriamente presso:
 strutture sanitarie nazionali autorizzate
 centri FMSI autorizzati alla certificazione
 medici specialisti in Medicina dello Sport iscritti nell’Albo regionale degli speci alisti,
autorizzati allo scopo ed operanti presso strutture autorizzate
 centri di medicina dello sport autorizzati dalla Regione
3. Ai fini del riconoscimento dell’idoneità agonistica, presupposto per il rilascio della Licenza, i
soggetti interessati devono o bbligatoriamente sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal
D.M. 18 febbraio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, in rapporto allo svolgimento
delle specialità motociclistiche e fatta salva la facoltà, da parte del medico certificatore, di
richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.
4. Il certificato di idoneità ha validità annuale, salvo non sia specificato diversamente sul
certificato stesso.
5. Nel caso in cui il certificato scada in corso d’anno, al fine di prorogare la validità della licenza
fino al 31 dicembre dell’anno in corso, è necessario seguire la seguente procedura e non sarà
accettata alcuna documentazione sostitutiva:
 Il pilota deve sottoporsi a visita medica e consegnare al Presidente del M.C. il nuovo
certificato;
 Il Presidente del M.C. deve compilare il Modulo di Attestazione Idoneità Fisica
scaricabile dal sito federale;
 Il pilota deve esibire al Commissario di Gara, in sede di verifiche, il modulo in originale,
unitamente alla licenza.
6. Il certificato di idoneità agonistica deve essere conservato in originale per 10 anni dal
Presidente del Moto Club presso cui il soggetto è tesserato.
7. Nel caso di passaggio del Licenziato ad altro Moto Club nel corso della stagione, il pilota deve
conseg nare al Presidente del nuovo M.C. una copia conforme all’originale del Certificato di
Idoneità.
8. I piloti stranieri che richiedono la Licenza FMI devono tassativamente essere in possesso del
Certificato di Idoneità Agonistica rilasciato presso una struttura autorizzata in Italia. Non è
valido alcun certificato rilasciato all’Estero.
9. La visita medica pre -gara non è obbligatoria. Il Medico di Gara, il Direttore di Gara o il
Commissario di Gara delegato possono tuttavia decidere, se ritenuto opportuno, di sotto porre
a visita medica qualsiasi pilota. In tal caso il pilota non potrà opporre rifiuto, pena l’esclusione
dalla manifestazione.
10. La Commissione Medica della FMI ed il Medico Federale, tuttavia, d’ufficio o su indicazione
degli Ufficiali di Gara si riserva, in ogni momento, la facoltà di sottoporre qualsiasi pilota a
visita medica di controllo a seguito di traumi o eventi sospetti e per ulteriori accertamenti
diagnostici, specialistici e strumentali che si rendessero necessari per la valutazione
dell’idoneit à psico -fisica dei piloti a seguito di accadimenti occorsi in occasione delle
manifestazioni sportive.

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11. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a quanto disciplinato nel Regolamento
Sanitario FMI.

Art. 29 – Idoneità sportiva agonistica rilasciata a piloti con disabilità

1. La FMI non disciplina né organizza manifestazioni agonistiche dedicate esclusivamente a
soggetti disabili. Coloro che sono portatori di una qualche disabilità, al fine di ottenere la
Licenza Agonistica per lo svolgimento dell’attiv ità motociclistica, devono sottoporsi a visita
medico -sportiva per il rilascio dell’idoneità, alla stregua di quanto prescritto per tutti i piloti.
Pertanto la Licenza emessa non potrà indicare eventuali prescrizioni o limitazioni.
2. Il Medico certificatore ed il Presidente del Moto Club cui è licenziato il pilota sono responsabili
rispettivamente del rilascio dell’idoneità agonistica e della richiesta di licenza, il cui
conseguimento prevede che i portatori di qualsiasi disabilità gareggino nelle medesime
competizioni organizzate per tutti i piloti.
3. I limiti entro cui può essere ritenuta ammissibile la concessione dell’idoneità agonistica ad
atleti portatori di una qualsiasi disabilità sono di esclusiva competenza del Medico
Certificatore e sono quelli indiv iduati dalla Federazione Motociclistica Internazionale (FIM) nel
Medical Code valido per l’anno in corso. Il Medical Code prevede espressamente che alcune
specifiche disabilità escludano tassativamente il rilascio della Licenza.
4. Per quanto non espressamen te previsto si rimanda a quanto disciplinato nel Regolamento
Sanitario FMI.

Art. 30 – Licenze Internazionali

1. Vengono definite Licenze Internazionali le licenze rilasciate ai piloti direttamente dalle
Federazioni Motociclistiche Nazionali su delega di FIM e FIM Europe, ed emesse annualmente
da queste ultime. Tali licenze sono indispensabili per partecipare alle manifestazioni
Internazionali titolate (Campionati e Coppe) secondo quanto previsto dagli specifici
regolamenti.
2. I piloti in possesso di Licenza na zionale FMI, per partecipare a manifestazioni internazionali
non titolate, devono avere idonea licenza corredata da relativo nulla osta della Federazione.
3. La Licenza Internazionale può essere rilasciata solo ai possessori di Licenza Agonistica, salvo
event uali eccezioni stabilite dalla normativa annualmente approvata dal Consiglio Federale.
4. Indipendentemente dalla tipologia di licenza posseduta, un pilota per essere ammesso a
partecipare ad una manifestazione fuori dal proprio territorio nazionale, deve ess ere munito di
Nulla Osta rilasciato dalla sua Federazione di appartenenza, la quale certifica tramite esso che,
oltre a possedere una licenza nazionale, il titolare è anche assicurato secondo la normativa
internazionale. Il Nulla Osta (Starting permission o Autorisation de sortie) può essere annuale
o specifico per una manifestazione, ma in ogni caso deve recare indicazioni in merito alla
presenza dell’assicurazione.
5. Il possesso della Licenza Internazionale non garantisce la partecipazione alla manifestazio ne
sportiva. Essa comunque è subordinata alle normative previste dalla Federazione
Motociclistica Internazionale (FIM) dalla Federazione Motociclistica Europea (FIM Europe) e
dai Promotori dei campionati mondiali di categoria.
6. Il Consiglio Federale definis ce annualmente, attraverso l’ approvazione dell’apposita normativa
regolamentare, tutti i documenti necessari per il rilascio delle Licenze Internazionali, il
versamento delle quote previste e le modalità di rilascio delle stesse.

Art. 31 – Licenze rilasc iate a soggetti minori

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1. Per il rilascio di Licenza Agonistica a soggetti minori è necessario, sia in caso di rinnovo che per
nuove Licenze, oltre al documento di identità del minore, anche l’atto di assenso di entrambi i
genitori, con allegata la copia dei documenti di identità, nonché l’obbligo di tesseramento alla
FMI per uno degli esercenti la potestà parentale, secondo quanto annualmente stabilito dalla
normativa federale.
2. Qualora non sia possibile ottenere l’atto di assenso di entrambi i genitori per v edovanza,
interdizione, inabilitazione, sospensione o decadenza dalla potestà genitoriale, lo stesso potrà
essere rilasciato dal solo genitore esercente la potestà o, in mancanza, dal tutore o dal curatore
speciale secondo la vigente normativa stabilita in materia.

Art. 32 – Sospensione e ritiro delle Licenze

1. La FMI, d’ufficio o su istanza del Medico Federale, si riserva il diritto di sospendere e
conseguentemente ritirare la Licenza in via cautelativa.
2. La sospensione delle Licenze può avvenire:
a) d’uffici o, da parte della Segreteria Generale della FMI, a fronte di riscontrate irregolarità
amministrative della documentazione presentata ed in tutti i casi di mancanza o di venir
meno dei presupposti che hanno determinato il rilascio della Licenza
b) su istanza d el Medico Federale per motivi medico -sanitari e che attengono sia il rilascio
dell’idoneità da parte del medico certificatore, sia accadimenti occorsi durante lo
svolgimento delle manifestazioni sportive
c) su provvedimento degli Organi di Giustizia federale
3. Nei casi di sospensione di cui al comma precedente, la Segreteria Generale della FMI, con
apposita comunicazione, provvede a ritirare la Licenza.
4. La sospensione sarà revocata, con apposita comunicazione della Segreteria Generale della FMI,
qualora vengano sanate le irregolarità che ne hanno determinato la sospensione.

TITOLO V : GLI UFFICIALI DI GARA DELLA FMI

Art. 33 – Disposizioni generali

1. Gli Ufficiali di Gara della FMI sono i Commissari di Gara e gli Ufficiali Esecutivi, organizzati
rispettivamente n el Gruppo Commissari di Gara e nel Gruppo Ufficiali Esecutivi.
2. Gli Ufficiali di Gara della FMI non sono Organi di Giustizia, pertanto gli atti da loro emessi nelle
materie di rispettiva competenza sono impugnabili di fronte agli Organi di Giustizia di prim o
grado.
3. Le attività di competenza, la struttura interna, le modalità di funzionamento, l’organizzazione
dei corsi, i ruoli e gli incarichi, gli Albi e le designazioni degli Ufficiali di Gara sono individuate
nei rispettivi Regolamenti interni, deliberati dal Consiglio Federale ed approvati dal CONI.

Art. 34 – Il Gruppo Commissari di Gara

1. I Commissari di Gara partecipano alle manifestazioni motociclistiche sportive e turistiche per
assicurarne la corrispondenza ai regolamenti sportivi, esercitando le loro funzioni e poteri
senza vincolo di subordinazione, secondo quanto loro attribuito dai Regolamenti federali ed in
base ai principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, ai sensi di quanto
prescritto dall’art. 33 dello Statuto del CONI e da ll’art. 9 dello Statuto della FMI.
2. Il Gruppo Commissari di Gara è l’organismo tecnico che recluta, forma, inquadra e gestisce i
Commissari di Gara.

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Motociclistica
Italiana

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3. I Commissari di Gara hanno il potere di irrogare sanzioni sportive ai titolari di Tessera FMI e
Licenza Agon istica, per fatti commessi durante od in occasione di manifestazioni
motociclistiche, nei limiti previsti dai Regolamenti federali.
4. I Commissari di Gara, per esercitare le proprie funzioni, sono obbligatoriamente iscritti
nell’Albo dei Commissari di Gara, istituito presso la FMI.
5. I Commissari si dividono in distinte categorie e, all’interno delle stesse, sono individuabili
specifiche qualifiche, così come riportato nell’apposito Regolamento interno del GCG.
6. Il Regolamento del GCG, approvato dal Consiglio Fe derale, stabilisce, altresì:
– La struttura ed il funzionamento del GCG
– I requisiti, le modalità di iscrizione, la composizione interna e le procedure di cancellazione
dall’Albo
– Diritti, doveri, responsabilità e designazioni dei Commissari

Art. 35 – Il Grup po Ufficiali Esecutivi

1. Gli Ufficiali Esecutivi partecipano alle manifestazioni motociclistiche sportive e turistiche,
curandone la conduzione e l’organizzazione ed esercitano le loro funzioni e poteri senza
vincolo di subordinazione, secondo quanto loro a ttribuito dai Regolamenti federali ed in base
ai principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, ai sensi di quanto prescritto
dall’art. 33 dello Statuto del CONI e dall’art. 9 dello Statuto della FMI.
2. Il Gruppo Ufficiali Esecutivi è l’orga nismo tecnico che recluta, forma, inquadra e gestisce gli
Ufficiali Esecutivi.
3. Gli Ufficiali Esecutivi si differenziano in base alle seguenti qualifiche, così come riportato
nell’apposito Regolamento interno del GUE:
– Direttori di Gara, suddivisi per macro -discipline ed obbligatoriamente iscritti all’Albo dei
Direttori di Gara, istituito presso la FMI
– Ufficiali di Zona Trial, obbligatoriamente tesserati ad un Moto Club per l’esercizio delle
proprie funzioni
– Ufficiali di Percorso, obbligatoriamente tesserati ad un Moto Club per l’esercizio delle
proprie funzioni
4. Il Regolamento del GUE, approvato dal Consiglio Federale, stabilisce, altresì:
– La struttura ed il funzionamento del GUE
– I requisiti, le modalità di iscrizione e le procedure di cancellazione dall’Alb o dei Direttori di
Gara
– I requisiti, le modalità di iscrizione e le procedure di cancellazione dall’Elenco degli Ufficiali
di Percorso
– I requisiti, le modalità di iscrizione e le procedure di cancellazione dall’Elenco degli Ufficiali
di Zona Trial
– Diritti, doveri, responsabilità degli Ufficiali Esecutivi.

TITOLO VI : LE ATTIVITA’ E L’ORGANIZZAZIONE DELLA FMI

Art. 36 – Le Attività della Federazione Motociclistica Italiana

1. La Federazione Motociclistica Italiana, in quanto riconosciuta ai fini sportivi da l CONI quale
unico organismo autorizzato a disciplinare, regolare e gestire lo sport del motociclismo nel
territorio nazionale e a rappresentarlo in campo internazionale, promuove e disciplina
l’attività sportiva agonistica e non agonistica, le relative at tività di promozione, l’attività
formativa tecnico -sportiva, lo sviluppo del turismo motociclistico ed i relativi eventi
amatoriali, l’attività e la registrazione dei motoveicoli storici e le relative manifestazioni

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Motociclistica
Italiana

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amatoriali a loro riservate, le iniziati ve volte alla propaganda del valore sociale, culturale e
sportivo del motociclismo e la diffusione dell’educazione stradale, sulla base di quanto
prescritto dagli scopi statutari di cui all’art. 3 dello Statuto Federale.
2. Al fine di governare efficacemente e di gestire opportunamente le attività motociclistiche, nel
rispetto dei principi di cui agli art. 22 comma 7 lettere p) e q) ed art. 23 comma 1 dello Statuto
Federale, il Consiglio Federale, considerata la vastità e l’eterogeneità delle discipline dello
sport motociclistico e le differenze sostanziali di competenza tecnica che esse comportano, al
fine di rispondere con efficacia alle esigenze del loro governo, può dare carattere permanente
o temporaneo a forme organizzative istituite al proprio interno, così come indicato al
successivo art. 37 del presente Regolamento.

Art. 37 – L’ organizzazione della Federazione Motociclistica Italiana

1. In osservanza di quanto prescritto all’art. 36 comma 2 del presente Regolamento, il Consiglio
Federale può istituire :
a) Settori – che possono essere costituiti da Commissioni e/o Comitati
b) Dipartimenti – permanenti o temporanei
2. Ogni Settore è presieduto da un Presidente, che può anche essere individuato tra i componenti
del Consiglio Federale. I Presidenti dei Settori, nom inati dal Consiglio Federale, durano in
carica un quadriennio, in corrispondenza del ciclo olimpico, salvo revoca o diversa limitazione
temporale appositamente indicata nel provvedimento di nomina o decisione assunta dal
Consiglio Federale .
3. Sono previsti i seguenti Settori Federali:
a) Settore Sportivo
Il Settore Sportivo si occupa di:
 programmare, coordinare e promuovere sul territorio nazionale l’attività
motociclistica agonistica, intendendo con tale accezione quella determinata dalla
partecipazione a manif estazioni agonistiche ufficiale della FMI
 promuovere e disciplinare l’attività sportiva agonistica federale, le relative attività
di promozione ed ogni altra manifestazione motociclistica, esercitando i poteri
sportivi che discendono dal CONI e dalla FIM
 organizza re Campionati e Trofei di ogni specialità, categoria e classe e di ogni altra
manifestazione competitiva titolata riservata a soggetti licenziati
 disciplinare tutte le manifestazioni agonistiche demandandone la
regolamentazione al Regolamento Manif estazioni Motociclistiche – RMM – ed agli
Annessi di specialità, annualmente approvati dal Consiglio Federale
b) Settore Tecnico .
Il Settore Tecnico si occupa di:
 organizzare, abilitare, regolamentare, formare, inquadrare e gestire i Tecnici
Sportivi e tutti i quadri tecnici autorizzati a svolgere attività nell’ambito
dell’organizzazione sportiva federale attraverso lo svilup po della tecnica
motociclistica
 selezionare, formare e preparare le rappresentative sportive agonistiche nazionali
 promuovere la realizza zione di studi e ricerche in campo tecnico, didattico e
scientifico finalizzate al progresso del motociclismo agonistico, alla preparazione
ed alla assistenza dei piloti di interesse nazionale
 organizzare corsi e centri di formazione allo scopo di avviare e specializzare verso
lo sport motociclistico
 formare i Tecnici di Alto Livello e delle rappresentative nazionali di specialità

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Motociclistica
Italiana

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 realizzare qualsiasi altra iniziativa legata ai progetti di istruzione, diffusione e
miglioramen to della tecnica motociclistica
c) Settore Promozione e Sviluppo
Il Settore Promozione e Sviluppo si occupa:
 di sviluppare le attività federale e promuovere ed attuare tutte le iniziative volte
alla propaganda del valore socia le e culturale del motociclismo
 di esaminare e vagliare proposte atte a migliorare l’interazione della FMI con i
propri tesserati
 di organizzare e gestire tutte le attività relative alla promozione sociale e sportiva
ricercate attraverso eventi ludici, non competitivi e non agonistici
4. I Presidenti di Settore propongono al Consiglio Federale la costituzione, nell’ambito del Settore
di competenza, di Commissioni e Comitati che si occupano:
 di elaborare le proposte normative (normativa tecnica e sportiva, regolamenti tecnici e
sportivi, circolari sportive, calendari, indiz ione di campionati e trofei nazionali)
dell’attività di riferimento da sottoporre annualmente all’approvazione del Consiglio
Federale
 della gestione operativa e programmatica di una specifica attività di riferimento.
5. Ciascuna Commissione e ciascun Comitato è diretto da un Coordinatore, nominato con
apposito provvedimento dal Consiglio Federale su proposta del Presidente di Settore.
Tutti i componenti delle Commissioni e/o dei Comitati sono nominati con apposito
provvedimento del Consiglio Federale che ne st abilisce il numero complessivo.
Il Coordinatore ed i componenti di Commissioni e/o dei Comitati durano in carica un
quadriennio, in corrispondenza del ciclo olimpico, salvo diversa limitazione temporale
appositamente indicata nel provvedimento di nomina assunto dal Consiglio Federale.
6. Sono previste le seguenti Commissioni e Comitati:
a) Commissioni S portive per ciascuna specialità motociclistica – in previsione di quanto
descritto dall’art. 1 comma 3 dello Statuto Federale
b) Commissione Turistica – in previsi one di quanto descritto dall’art. 3 comma 2 lettera c)
dello Statuto Federale – promuove e favorisce lo sviluppo del turismo motociclistico, anche
attraverso l’organizzazione e la gestione di raduni ed attività amatoriali non agonistiche
c) Comitato Registro Storico – in previsione di quanto descritto dall’art. 3 comma 2 lettera g)
dello Statuto Federale – cura ed assiste i proprietari di motoveicoli storici, ne tutela i diritti,
istituisce e conserva un apposito Registro Storico Nazionale dei motoveicoli stes si ed
organizza manifestazioni motociclistiche loro riservate.
d) Commissione Medica – in previsione di quanto descritto dall’art. 3 comma 2 lettera j) dello
Statuto Federale – contribuisce sia alla tutela della salute dei tesserati e licenziati della FMI
att raverso la prevenzione e repressione dell’uso delle sostanze o dei metodi che alterano le
naturali prestazioni fisiche e psichiche degli atleti nelle attività agonistico -sportive e
promozionali, a garanzia del corretto svolgimento delle gare, delle competi zioni e dei
Campionati sportivi, nell’ambito di quanto previsto dalle Norme Sportive Antidoping,
deliberate dalla Giunta Nazionale del CONI ed alle quali la F MI aderisce
incondizionatamente sia ad una adeguata assistenza e soccorso sui campi di gara.
e) Comm issione Atleti – in previsione di quanto descritto dall’art. 3 comma 2 lettera j) dello
Statuto Federale – contribuisce alla diffusione dell’attività sportiva disciplinata dalla FMI e
formula proposte, suggerimenti e parere agli Organi federali , adottando ed applicando
strategie e programmi con particolare riferimento alle tematiche relative agli atleti.
f) Commissione Carte Federali – studia, analizza ed esamina tutta la normativa endo -federale
in armonia con i principi stabiliti dallo Statuto Federale e di t utta la normativa emanata dal
CONI.

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g) Commissione Previdenza Conduttori – in previsione di quanto descritto dall’art. 3 comma 2
lettera j) dello Statuto Federale – interviene con specifici sussidi a favore delle famiglie dei
licenziati che siano deceduti nel l’ambito dello svolgimento di manifestazioni sportive o, a
favore di licenziati stessi qualora abbiano riportato invalidità gravi e permanenti con
menomazioni funzionali.
7. Il Consiglio Federale può inoltre istituire Dipartimenti, definendone la composizione numerica,
con carattere temporaneo, che si occupano delle materie non organizzate attraverso
l’istituzione di Commissioni e Comitati, attribuendone la responsabilità in capo al Presidente
Federale.
I Dipartimenti sono affidati ad un Coordinatore di Dipart imento, nominato dal Consiglio
Federale su proposta del Presidente.
Il Coordinatore ed i componenti del Dipartimento durano in carica un quadriennio, in
corrispondenza del ciclo olimpico, salvo revoca o diversa limitazione temporale appositamente
indicata nel provvedimento di nomina assunto dal Consiglio Federale , su proposta del
Presidente Federale.
8. Sono previsti i seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento di Educazione Stradale – in previsione di quanto descritto dall’art. 3 comma 2
lettera h) dello Statuto Fed erale – promuove ed attua tutte le iniziative volte alla
propaganda del valore sociale, culturale e sportivo del motociclismo ed alla diffusione
dell’educazione stradale fra gli utenti, anche attraverso l’organiz zazione di corsi di
formazione e di aggiorna mento per tecnici ed insegnanti di scuole di ogni ordine e grado.
b) Dipartimento per le Politiche Istituzionali, Sociali e di Attività di Protezione Civile – in
previsione di quanto descritto dall’art. 3 comma 2 lettera d) dello Statuto Federale –
formula pr oposte e collabora con le pubbliche amministrazioni per l’emanazione di
provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo e la diffusione del motociclismo, per lo studio e
la soluzione dei problemi relativi alla rete stradale, alla disciplina ed alla sicurezza d ella
circolazione
c) Dipartimento di Formazion e – si occupa di predisporre i programmi didattici, i contenuti e
di selezionare i docenti dei Corsi per la Formazione di tutti i soggetti federali, in
collaborazione con le rispettive strutture e con la Scuola de llo Sport.
9. I Presidenti di Settori ed i Coordinatori dei Dipartimenti, al termine di ogni anno sportivo,
devono presentare una dettagliata relazione dell’attività svolta in modo da consentire al
Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito.
10. Ai Pr esidenti di Settore ed ai Coordinatori dei Dipartimenti è demandato il coordinamento
delle specifiche aree di intervento , partecipando a periodiche riunioni nelle quali vengono
fissati gli indirizzi delle attività come deliberate dal Consiglio Federale.

TITOLO VII : ORDINAMENTO – Disposizioni Generali

Art. 38 – Cariche federali e sociali: elettive e di nomina

1. Sono cariche federali elettive centrali:
a) Presidente Federale
b) Consigliere Federale
c) Vice Presidente Federale
d) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
2. Sono cariche federali centrali di nomina:
a) Procuratore Federale e suo sostituto
b) Giudice Sportivo Nazionale e suo sostituto
c) Presidente e componenti della Commissione Federale di Garanzia

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d) Presidente e componenti del Tribunale Federale
e) Presidente e compo nenti della Corte Federale di Appello
f) Presidente e componenti della Corte Sportiva d’Appello
g) Presidenti, Coordinatori, Direttori, Referenti e Componenti di Settori, Commissioni,
Comitati e Dipartimenti
h) Coordinatore e componenti del Gruppo Ufficiali Esecut ivi
i) Presidente del Gruppo Commissari di Gara e componenti del Comitato Esecutivo e di
Valutazione
3. Sono cariche elettive territoriali:
a) Presidente Regionale
b) Consigliere Regionale
4. Sono cariche territoriali di nomina:
a) Delegato Regionale
b) Delegato Provinciale
c) Coordinatori, Responsabili, Referenti e Componenti di Commissioni e Comitati delle
strutture regionali
5. Sono cariche elettive sociali:
a) Presidente di un Moto Club
b) Componente del Consiglio Direttivo di un Moto Club
6. Possono assumere cariche federali elettive e di nomina tutti coloro in possesso dei requisiti
prescritti dall’art. 12 dello Statuto Federale.
7. Tutte le cariche federali elettive hanno la durata di quattro anni e decadono comunque al
termine del mandato elettivo, in corrispondenza del ciclo olimpico.
8. La decadenza dalla carica, disciplinata dall’art. 12 comma 7 dello Statuto Federale verrà
comunicata all’interessato con provvedimento ufficiale da parte della Segreteria Generale della
FMI.
9. La prescrizioni attestanti i casi di ineleggibilità alle carich e federale sono prescritte dall’art. 12
commi 6 ed 8 delle disposizioni statutarie.
10. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, per le disposizioni relative
alle incompatibilità tra le diverse cariche federali, si rimanda a quanto stabi lito dall’art. 39
dello Statuto Federale.

Art. 39 – Gratuità delle cariche federali

1. Tutte le cariche federali elettive sono svolte a titolo gratuito.
2. Possono essere previste indennità a favore del Presidente federale e di altri componenti di
organi dire ttivi nazionali investiti di particolari cariche. L’entità di tali indennità, così come la
previsione di eventuali diarie e compensi per lo svolgimento di specifiche attività federale,
deve essere determinata dal Consiglio Federale, in conformità a criteri e parametri stabili dalla
Giunta Nazionale del CONI.

Art. 40 – Organi e Struttura della Federazione

1. Sono Organi Centrali della FMI:
a) L’Assemblea Nazionale
b) Il Consiglio Federale
c) Il Presidente Federale
d) Il Segretario Generale
e) Il Collegio dei Revisori dei Co nti
f) La Commissione Federale di Garanzia

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g) L’Ufficio del Procuratore Federale
2. Sono Strutture Territoriali della FMI:
a) Il Comitato Regionale
b) Il Delegato Regionale
c) Il Delegato Provinciale
3. Sono Organi di Giustizia della FMI:
a) Il Giudice Sportivo Nazionale
b) Il Tribu nale Federale
c) La Corte di Appello Federale in funzione propria ed in funzione di Corte Sportiva di Appello

TITOLO VIII : ORGANI CENTRALI DELLA FMI
Capo I – L’Assemblea Nazionale

Art. 41 – L’Assemblea Nazionale – disposizioni generali

1. L’ Assemblea Naziona le è il supremo Organo della Federazione cui spettano poteri deliberativi.
2. E’ indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente Federale ai sensi di quanto
previsto dall’ art. 15 dello Statuto FMI.
3. L’Assemblea Nazionale può essere indetta in sedut a:
a) Ordinaria elettiva , da tenersi entro il 15 marzo dell’anno successivo alla celebrazione dei
Giochi Olimpici estivi, per il rinnovo delle cariche federali al termine di ogni mandato con le
modalità e le procedure prescritte dagli artt. 15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 dello Statuto Federale
e dal presente Regolamento;
b) Straordinaria elettiva – in caso di elezioni anticipate rispetto al termine di cui sopra;
c) Straordinaria non elettiva – per esaminare e deliberare le modifiche apportate allo Statuto
– da tenersi con le modalità e le procedure prescritte dagli artt. 15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 e 44
dello Statuto Federale e dal presente Regolamento, qualora la maggioranza dei componenti
del Consiglio Federale lo richieda, oppure a seguito di motivata richiesta presentata e
sottos critta da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto al voto che rappresentino
almeno un terzo dei voti o della metà più uno dei Licenziati o dei Tecnici aventi diritto al
voto.
4. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento
Organico si rimanda alle Norme Attuative dell’Assemblea Nazionale deliberate dal Consiglio
Federale in occasione della indizione dell’Assemblea ed in armonia con il presente
Regolamento.

Art. 42 – L’Assemblea Nazionale – Convocazione

1. La convocazione dell’ Assemblea Nazionale è inviata attraverso una delle seguenti modalità:
 tramite raccomandata
 tramite il sistema informatico federale
 tramite qualsiasi altro sistema equipollente che ne certifichi l’invio
2. La convocazione deve essere trasmessa, almeno 30 giorni prima del giorno dell’effettuazione
dell’Assemblea a tutti i seguenti destinatari aventi diritto al voto:
a) Moto Club: la convocazione è inviata presso l’indirizzo della sede legale oppure, se indicato,
presso il recapito postale riportato nel modello di affiliazione/riaffiliazione dell’anno in
corso ed inserito nel sistema informatico federale, unico riferimento atto all’identificazione
di tutti i Moto Club aventi diritto al voto.

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b) Rappresentanti dei licenziati: la convocazione è inviata presso l’indirizzo della sede legale
del Moto Club o, ove indicato, presso il recapito postale della sede dello stesso per il quale i
Rappresentanti sono tesserati alla FMI.
c) Tecnici federali: la convocazione è inviata presso l’indirizzo dichiarato all’atto del
tesseramento alla FMI e all’iscrizione nell’ apposito Albo, come risulta dal sistema
informatico federale, unico riferimento atto all’identificazione dei Tecnici.
3. La convocazione dell’Assemblea deve riportare:
a) il luogo, la data e l’orario di s volgimento sia in prima sia in seconda convocazione
b) l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno
c) l’attribuzione dei voti, comprensivi di eventuali voti plurimi spettanti a ciascun avente
diritto a voto, come stabilito dall’art. 18 dello Statuto fed erale
d) l’ attribuzione massima del numero di deleghe, come stabilito dall’art. 17 dello Statuto
Federale
e) l’indicazione dei membri della Commissione Verifica Poteri (CVP)
f) le eventuali ulteriori disposizioni ed informazioni

Art. 43 – L’Assemblea Nazionale – Partecipazione

1. Secondo quanto prescritto dall’ art. 17 dello Statuto federale, all’Assemblea Nazionale
partecipano, con diritto di voto, i seguenti soggetti:
a) I Moto Club che:
 siano regolarmente affiliati alla FMI per l’anno sportivo in corso
 abbiano matur ato un’ anzianità minima di affiliazione di 12 mesi, antecedenti la data di
celebrazione dell’Assemblea
 abbiano svolto, nel suddetto periodo di affiliazione e con carattere continuativo, attività
ufficialmente riconosciuta dalla FMI
b) I Rappresentanti dei L icenziati che siano:
 maggiorenni
 tesserati alla FMI e titolari di licenza per l’anno sportivo in corso
 regolarmente in attività
c) eletti all’interno delle rispettive Assemblee di categoria convocate dai Moto Club di
appartenenza, secondo quanto prescritto da ll’art. 10 dello Statuto Federale e dall’ art. 24
commi 7 e 8 del presente Regolamento.
d) I Tecnici Federali che siano:
 maggiorenni
 tesserati alla FMI per l’anno in corso ed iscritti nell’apposito Albo Federale
 in attività
2. Ai sensi di quanto prescritto dal l’art. 17 comma 6 e 7 dello Statuto Federale, è preclusa la
partecipazione in Assemblea a quanti:
 non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o
tesseramento
 risultino colpiti da sanzioni inibitorie irrogate dagli Organi di Giustizia ed in corso di
esecuzione
3. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 comma 5 e 39 comma 2 – 4 – 7 dello Statuto
federale, i seguenti soggetti con ruoli federali, sia elettivi che di nomina, assistono
all’Assemblea senza diritto di vot o e senza possibilità di rappresentare alcun Affiliato, né
direttamente né per delega:
 Presidente della Federazione
 Componenti del Consiglio Federale
 Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

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 Membri degli Organi di Giustizia
 Presidenti/Coordinator i di Settore, Commissioni e/o Comitati e Dipartimenti
 Presidente del Gruppo Commissari di Gara
 Coordinatore del Gruppo Ufficiali Esecutivi
 Presidenti Comitati Regionali
 Componenti del Consiglio Regionale
 Delegati Regionali
 Delegati Provinciali
 Candidati al le cariche elettive

Art. 44 – L’Assemblea Nazionale – Partecipazione e Deleghe

1. I Moto Club partecipano direttamente all’Assemblea tramite il proprio legale rappresentante,
Presidente del medesimo sodalizio o, in alternativa, attraverso il rispettivo Dele gato.
2. Il legale rappresentante di ciascun Moto Club con diritto di voto, per la partecipazione diretta ai
lavori assembleari, può delegare in sua vece ed in alternativa:
 Un delegato interno, ossia un componente del Consiglio Direttivo del suo stesso Moto C lub,
regolarmente tesserato per l’anno in corso ed il cui nominativo risulta inserito nel sistema
informatico federale
 Un delegato esterno, ossia un Presidente di un altro Moto Club della medesima Regione di
appartenenza e che, a sua volta, può delegare u n componente del Consiglio Direttivo del
proprio Moto Club, il cui nominativo risulta inserito nel sistema informatico federale.
3. Ogni Delegato può essere portatore di un numero massimo di deleghe così come stabilito ai sensi
dell’art. 17 comma 2 dello Stat uto federale.
4. I rappresentanti dei Licenziati o, eventualmente, i rispettivi supplenti non possono essere
portatori di deleghe e, a loro volta, non possono delegare terzi.
5. I Tecnici Federali non possono essere portatori di deleghe e, a loro volta, non poss ono delegare
terzi.
6. Chi esercita la rappresentanza, diretta o per delega, di una componente avente diritto alla
partecipazione non può rappresentare contemporaneamente altre componenti.

Art. 45 – L’Assemblea Nazionale – Attribuzione voti

1. Secondo quanto stabilito dall’art. 18 dello Statuto federale ogni Moto Club avente diritto al voto
ha diritto ad un minimo di 10 voti di cui:
 8 di pertinenza del Moto Club
 2 di pertinenza del rappresentante dei Licenziati, ove sussista. Nel caso in cui il Moto Club
non abbia al proprio interno il rappresentante dei Licenziati, i voti cui ha diritto il Moto
Club rimangono 8.
2. Fermo restando i voti di base di spettanza del Moto Club e di cui al comma precedente, il
Consiglio Federale, sulla base delle prescrizioni statutari e di cui all’art. 18, attribuisce ad ogni
Moto Club avente diritto ulteriori voti supplementari, definiti voti plurimi, individuati in base
all’attività federale svolta e ai risultati sportivi che andranno ad aggiungersi agli 8 voti di base
del Moto Club.
3. Ogni Tecnico Federale ha diritto ad 1 voto.
4. L’affiliato ha facoltà di presentare reclamo avverso l’attribuzione del numero dei voti assegnati.
A pena di inammissibilità, la richiesta per la rettifica o l’eliminazione di errori o omissioni di
attribuzione dei voti deve essere presentata alla Segreteria Generale della FMI, per iscritto e
con l’indicazione dei motivi, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o mezzo equipollente,
almeno 15 giorni prima della data e dell’ora fissate per l’effettuazione dell ’Assemblea.

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5. In merito ai reclami per la rettifica o l’eliminazione di errori od omissioni nell’attribuzione del
numero dei voti è competente in via definitiva ed inappellabile il Tribunale Federale.
6. La decisione su tale reclamo deve essere assunta entro 1 0 giorni prima della data e dell’ora
indicate nella convocazione per lo svolgimento dell’Assemblea e comunicata ai diretti
interessati.

Art. 46 – L’Assemblea Nazionale – Costituzione

1. Secondo quanto prescritto dall’art. 19 comma 11 e 12 dello Statuto Fede rale, l’Assemblea
Nazionale si intende validamente costituita quando:
 in prima convocazione sia presente, anche per delega, almeno la metà degli aventi
diritto al voto e che rappresentino almeno il 50% dei voti disponibili;
 in seconda convocazione, trasco rsa un’ora dalla prima, con la presenza, anche per
delega, di almeno il 20% degli aventi diritto al voto che rappresentino almeno il 30%
del totale dei voti disponibili.

Art. 47 – L’Assemblea Nazionale – Commissione Verifica Poteri – CVP

1. La Commissione Verifica Poteri (CVP) è nominata dal Consiglio Federale almeno 30 giorni
prima dello svolgimento dell’Assemblea tra persone che non siano candidate a cariche federali
elettive nell’Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare.
2. La CVP è composta da un Presidente, 2 membri effettivi, 2 membri supplenti.
3. La CVP ha il compito di:
a) accertare e verificare la predisposizione dei mezzi e delle attrezzature valide per la
procedura di voto
b) verificare l’idoneità e la qualifica dei rappresentanti ammessi al voto i n Assemblea e dei
loro eventuali delegati
c) verificare la corrispondenza dei voti attribuiti a ciascun affiliato con quelli risultanti dagli
atti ufficiali della FMI
d) chiedere i documenti di riconoscimento personale
e) decidere ogni controversia avente ad oggett o la legittimità delle deleghe, o più
genericamente, la sussistenza delle condizioni richieste per l’esercizio del diritto di voto
f) verificare, accertare e dichiarare il quorum necessario per la validità di costituzione
dell’Assemblea in corrispondenza di q uanto previsto dallo Statuto Federale
g) redigere un verbale delle operazioni compiute che consegnerà al Presidente
dell’Assemblea prima dell’orario fissato nelle convocazioni
h) produrre l’elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonc hé il
totale dei Moto Club rappresentati, dei rappresentanti dei licenziati presenti, dei Tecnici
Federali e dei voti loro attribuiti
4. La CVP decide a maggioranza, in modo definitivo ed inappellabile; in caso di parità prevale il
voto del Presidente.
5. La CVP si insedia il giorno dell’effettuazione dell’Assemblea e, se necessario, nella giornata
antecedente e termina il proprio operato nel momento in cui verranno dichiarate aperte le
operazioni di voto.
6. L’attività della CVP continua nel corso dei lavori assemb leari con il conseguente
aggiornamento dei dati.
7. Nel caso in cui l’ Assemblea Straordinaria e quella Ordinaria si svolgano in una unica sessione,
ciascun delegato può effettuare la verifica poteri contemporaneamente.

Art. 48 – L’Assemblea Nazionale Ordina ria Elettiva – Candidature alle Cariche Federali

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1. L’Assemblea Nazionale viene indetta in seduta ordinaria elettiva per procedere, al termine di
ogni mandato, al rinnovo delle seguenti cariche federali:
a) Presidente della Federazione
b) Consiglieri Federali in rappresentanza degli affiliati , nel rispetto di quanto prescritto
dall’art. 19 comma 2 dello Statuto Federale.
Allo scopo di assicurare un’equa ripartizione territoriale dei Consiglieri, il Consiglio
Federale, annualmente, stabilisce il numero dei Consigli eri Federali da eleggersi in quota
Affiliati. Fermo restando la condizione di assicurare almeno 2 Consiglieri all’Area Centrale
ed 1 all’ Area Sud per il computo dei Consiglieri Federali da eleggere per ognuna delle
ripartizioni territoriali si terrà conto sia del numero dei voti degli Affiliati sia del numero
totale dei voti degli Affiliati di ciascuna Area.
Tali voti saranno determinati al termine della precedente stagione sportiva sulla base
dell’attività espletata e computati, ai sensi di quanto prescr itto dall’art. 18 dello Statuto
Federale, con riferimento al quadriennio precedente l’anno di svolgimento assembleare.
Si procederà quindi a dividere il numero dei voti spettanti a tutti gli Affiliati aventi diritto
per il numero dei Consiglieri da elegger e, in modo da ottenere un quoziente fisso.
L’attribuzione del numero dei Consiglieri spettanti a ciascun Area deriverà dalla divisione
tra il numero totale dei voti spettanti agli Affiliati di quella determinata Area per il
quoziente fisso.
Qualora necessa rio, per il computo preciso, si terrà conto del risultato più vicino all’unità
superiore.
c) Consiglieri Federali in rappresentanza dei Licenziati nel rispetto di quanto prescritto
dall’art. 12 comma 3 dello Statuto Federale;
d) Consigliere Federale in rappresen tanza dei Tecnici nel rispetto di quanto prescritto
dall’art. 12 comma 4 dello Statuto Federale;
e) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 25
comma 3 dello Statuto Federale
2. Tutte le cariche federali elettive hanno la durata di quattro anni e decadono comunque al
termine del mandato elettivo, in corrispondenza del ciclo olimpico.
3. Tutti i componenti degli Organi federali elettivi sono rieleggibili nelle rispettive cariche per un
massimo di tre mandati consecuti vi, fatte salve le maggiori limitazioni previste dalle
disposizioni statutarie – art. 19 comma 7 – per il Presidente Federale e per i Presidenti
Regionali.
4. Possono essere candidabili ed eleggibili alle cariche federali tutti i cittadini italiani
maggiorenn i in possesso dei requisiti indicati dall’art. 12 comma 2 dello Statuto Federale.
5. Le candidature alle cariche federali devono essere preventivamente proposte da Affiliati,
Rappresentanti dei Licenziati e Tecnici aventi diritto a voto, come indicato dall’a rt. 21 comma 1
dello Statuto Federale e di seguito specificato:
a) La candidatura alla carica di Presidente Federale dovrà essere presentata da almeno 100
Moto Club aventi diritto al voto
b) La candidatura alla carica di Consigliere Federale da eleggersi in quo ta affiliati dovrà
essere presentata da almeno 15 Moto Club aventi diritti al voto della circoscrizione
territoriale di appartenenza
c) La candidatura alla carica di Consigliere Federale da eleggersi in quota licenziati dovrà
essere presentata da almeno 15 R appresentanti dei Licenziati
d) La candidatura alla carica di Consigliere Federale da eleggersi in quota Tecnici dovrà
essere presentata da almeno 5 Tecnici
6. Ciascun avente diritto al voto potrà presentare una sola candidatura per ciascuna carica
elettiva.

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7. L’eventuale presentazione di più candidature alla stessa carica elettiva determinerà la nullità
di tutte.
8. Tutte le candidature alle cariche federali elettive dovranno pervenire alla Segreteria Generale
almeno 10 giorni prima della data e dell’ora dello svolg imento dell’Assemblea secondo le
modalità e le procedure previste dalle Norme Attuative dell’Assemblea.
9. Al Tribunale Federale spetta il compito di verificare la regolarità delle candidature pervenute,
nonché dei requisiti dei soggetti proposti, così come all’art.12 dello Statuto Federale.
10. I nominativi dei soggetti candidati alle cariche federali sono ufficializzati e pubblicati sul sito
federale entro nove giorni prima dalla data fissata per l’effettuazione dell’Assemblea.
11. I soggetti ufficialmente candidat i alle cariche federali, i cui nominativi siano stati ammessi dal
Tribunale Federale, devono formalmente accettare tale candidatura mediante dichiarazione
scritta, fatta pervenire alla Segreteria Generale della FMI almeno 5 giorni prima della data e
dell’o ra dello svolgimento dell’Assemblea.
12. L’accettazione in forma scritta e con sottoscrizione autografa, deve contenere l’indicazione
della carica per cui si è stati candidati e la dichiarazione specifica di non trovarsi in alcuna delle
condizioni di ineleggibilità previste dall ’art. 12 dello Statuto Federale.

Art. 49 – L’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva – Funzionamento

1. Il Presidente Federale uscente, preso atto della relazione della Commissione Verifica Poteri che
attesta l’esistenza del quorum minimo costitutivo di cui all’ art. 46 del presente Regolamento,
dichiara aperta l’Assemblea, assumendone la Presidenza provvisoria.
2. L’Assemblea, non appena il Presidente Federale ne abbia dichiarato il regolare insediamento,
procede alla nomina del Presidente e dell’Ufficio di Pre sidenza dell’Assemblea che si compone
di un vice Presidente e di tre scrutatori.
Il Presidente dell’Assemblea ne garantisce la sovranità e l’imparzialità ed inoltre:
a) è interprete inappellabile delle norme che disciplinano il funzionamento
dell’Assemblea
b) cura che sia rigorosamente seguito l’ordine numerico progressivo degli argomenti
inseriti nell’ordine del giorno, salvo che particolari esigenze di opportunità
impongano posposizioni o varianti. In tal caso, sottopone la relativa proposta
all’Assemblea che delibera in merito
c) concede o toglie la parola a quanti intendano intervenire sugli argomenti posti
all’ordine del giorno
d) regola i tempi e le modalità degli interventi, previa prenotazione di chi intenda
intervenire sugli argomenti posti all’ordine del gior no
e) cura, unitamente al Segretario, la stesura del verbale sottoscrivendolo e
convalidando tutti gli atti relativi all’Assemblea
f) decide la tempistica delle modalità di voto, in armonia con quanto prescritto dallo
Statuto Federale, dai Regolamenti e dai crit eri organizzativi utilizzati
g) decide in merito ad eventuali controversie e/o ricorsi devolutigli in forma scritta da
parte dei Delegati
h) dichiara la chiusura dell’Assemblea una volta esaurita la discussione e la votazione
degli argomenti posti all’ordine del giorno
3. La nomina del Presidente, dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea e degli scrutatori, su
proposta del Segretario Generale della FMI o dell’Assemblea stessa può aver luogo anche per
acclamazione.
4. La nomina del Presidente e dei componenti dell’Uffi cio di Presidenza dell’Assemblea e degli
scrutatori non potrà essere attribuita a:
 componenti della CVP

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 soggetti candidati alle cariche federali
 qualsiasi avente diritto al voto
5. Gli scrutatori nominati dall’Assemblea, ai sensi dello Statuto Federale, colla borano con l’Ufficio
di Presidenza, dal quale dipendono, ed hanno il compito di eseguire le operazioni di scrutinio
dei voti.
6. Il Segretario Generale della FMI assume d’ufficio l’incarico di Segretario dell’Assemblea e può
essere coadiuvato da un vice Segre tario di sua nomina.
7. Il Segretario dell’Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo
unitamente al Presidente dell’Assemblea e di depositarlo, insieme a tutti gli altri atti
dell’Assemblea, entro 20 giorni dalla data della medesima. Copia di detto verbale dovrà essere
trasmesso alla Segreteria Generale del CONI.
8. Per il regolare funzionamento e svolgimento dell’Assemblea Ordinaria Elettiva si richiama
quanto esplicitato dallo Statuto Federale – art. 19 – ed integrato dalle Norme Attuative
dell’Assemblea. In modo particolare, l’ Assemblea Ordinaria Elettiva:
a) nomina, su proposta del Consiglio Federale, eventuali Presidenti Onorari e Soci
Benemeriti
b) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale
c) discute gl i argomenti proposti dai Moto Club ed inseriti all’ordine del giorno
d) esamina eventuali mozioni d’ordine presentate e messe in discussione
e) elegge, secondo le modalità indicate al comma successivo e con votazioni separate:
il Presidente della Federazione; i Consiglieri Federali in rappresentanza dei
Licenziati; il Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici; i Consiglieri
Federali in rappresentanza degli Affiliati ed il Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti.

Art. 50 – L’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva – Procedure di votazione

1. Per il regolare funzionamento relativo alle procedure di votazione dell’Assemblea Ordinaria
Elettiva si rimanda a quanto disposto dalle Norme Attuative dell’Assemblea, deliberate dal
Consiglio Federale in occas ione dell’ organizzazione assembleare.
2. Le votazioni potranno avvenire con procedura manuale o elettronica ed in ogni caso dovrà
essere garantita la segretezza del voto.
3. I voti si distinguono in:
 Voti presenti: trattasi dei voti indicati nel verbale e comu nicati dalla CVP, prima dell’inizio
delle operazioni di voto, cui si fa riferimento per la determinazione dei quorum previsti per
le votazioni
 Voti validamente espressi: trattasi dei voti validi effettivamente risultanti dallo scrutinio ad
esclusione, quin di, dei voti nulli, delle schede bianche, degli astenuti e dei non espressi.
4. Per l’elezione alle cariche monocratiche (Presidente Federale, Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti) gli aventi diritto al voto esprimono una sola preferenza.
5. Per l’ele zione dei Consiglieri Federali in quota affiliati i rappresentanti dei Moto Club, suddivisi
nelle diverse circoscrizioni (settentrionale, centrale e meridionale) esprimono separatamente
il numero di preferenze, nel limite massimo di quanto stabilito dallo Statuto Federale.
6. Per l’elezione dei Consiglieri Federali in quota Licenziati e Tecnici, gli elettori esprimono il
numero di preferenze nel limite stabilito dallo Statuto Federale per l’elezione di competenza.
7. All’ apertura delle operazioni di voto, i Dele gati saranno chiamati ad effettuare diverse
votazioni, secondo le modalità di seguito indicate:
 Il Presidente Federale sarà votato da tutti i delegati
 I Consiglieri Federali in quota Affiliati saranno votati secondo la ripartizione territoriale
prevista da ll’art. 19 comma 2 dello Statuto:

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 I Consiglieri Federali in quota nord saranno votati solo dai delegati dell’ Area nord.
 I Consiglieri Federali in quota centro saranno votati solo dai delegati dell’ Area
centro
 I Consiglieri Federali in quota sud saranno votati solo dai delegati dell’ Area sud
 I Consiglieri Federali in quota Licenziati saranno votati solo dai Licenziati.
 Il Consigliere Federale in quota Tecnici sarà votato solo dai Tecnici.
 Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sarà votato da tutti i delegati.
8. Ogni elettore potrà votare un totale massimo di preferenze non superiore al numero dei
componenti l’Organo da eleggere.
9. Nella votazione per la carica di Presidente risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza
assoluta dei voti p resenti in Assemblea. Se nessun candidato riporta un numero di voti
sufficiente, la votazione viene ripetuta ponendo in ballottaggio i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero dei voti e in tale votazione risulta eletto quello che riporta la
magg ioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti in Assemblea. In caso di ulteriore parità
l’Assemblea viene sciolta e rimane in prorogatio per l’ordinaria amministrazione il Presidente
ed il Consiglio Federale uscente, che dovrà provvedere a indire una n uova Assemblea nei 60
giorni successivi e con le modalità previste all’art. 15 dello Statuto Federale. Nella ipotesi che il
Presidente uscente si candidi dopo 2 mandati consecutivi si applica quanto previsto dall’art. 19
comma 7 dello Statuto Federale.
10. Pe r tutte le altre cariche risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di
voti. Qualora due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti per l’unico o ultimo dei
posti utili nella medesima carica, sarà necessario procedere al vo to di ballottaggio da tenersi
nel corso della medesima Assemblea. Dal ballottaggio, risulterà eletto il candidato con il
maggior numero di voti espressi.

Art. 51 – L’Assemblea Nazionale Straordinaria

1. Nel caso in cui l’ Assemblea Nazionale fosse indetta in seduta straordinaria, secondo quanto
disposto dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento all’art. 41 comma 3 lettera b) si
applicheranno, in quanto compatibili, le norme indicate negli articoli precedenti.
2. Per la convocazione di una Assemblea Na zionale in seduta straordinaria si applicano le
prescrizioni di cui all’art. 42 del presente Regolamento ed inoltre, nel caso in cui l’Assemblea
Straordinaria fosse stata indetta dal Consiglio Federale per procedere alla approvazione di
modifiche statutari e, le stesse, dovranno essere riportate integralmente nella convocazione, in
maniera chiara e specifica.
3. Per la partecipazione dei soggetti aventi diritto di voto e per le modalità di funzionamento ed il
conferimento delle deleghe ad una Assemblea Naziona le in seduta straordinaria si applicano le
prescrizioni di cui agli art. 43 e 44 del presente Regolamento.
4. Per l’attribuzione dei voti si applicano le prescrizioni di cui all’art. 45 del presente
Regolamento.
5. Per la valida costituzione di un’Assemblea in s eduta straordinaria in prima ed in seconda
convocazione si applicano le norme di cui all’art. 46 del presente Regolamento.
6. Per quanto concerne i compiti attribuiti alla CVP si applicano le norme di cui all’art. 47 del
presente Regolamento.
7. Per quanto rigua rda il funzionamento si applicheranno le prescrizioni di cui all’art. 49 del
presente Regolamento. Nel caso in cui l’Assemblea Nazione Straordinaria fosse indetta per
procedere a modifiche statutarie, ai sensi dell’ art. 44 dello Statuto Federale, o per pr ocedere
allo scioglimento della Federazione, ai sensi dell’ art. 45 dello Statuto Federale, dovrà
necessariamente essere prevista la presenza di un Notaio, che provvederà a redigere apposito
verbale da sottoporre all’approvazione dei competenti organi di l egge.

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8. Nel caso in cui l’ Assemblea Nazionale fosse indetta in seduta straordinaria per procedere alle
modifiche statutarie, di cui all’art. 44 dello Statuto Federale:
 le proposte di modifica allo Statuto dovranno essere approvate singolarmente per
ciascun articolo ed al termine della votazione di ogni singolo articolo verrà espletata
un’ulteriore votazione cumulativa in merito a tutte le modifiche precedentemente
approvate. Lo Statuto, pertanto, al termine della procedura di votazione, risulterà
approvato s ingolarmente, articolo per articolo e, successivamente, nella sua interezza
 le votazioni possono avvenire con procedura manuale o elettronica ed in ogni caso
dovrà essere garantita la segretezza del voto
 le votazioni saranno del tipo: Favorevole, Contrario , Astenuto
9. L’ Assemblea Nazionale Straordinaria, con le modalità e le procedure richieste, può essere
convocata anche in concomitanza di un’Assemblea Nazionale ordinaria elettiva.

CAPO II – Il Consiglio Federale

Art. 52 –Il Consiglio Federale

1. Il Cons iglio Federale è composto dal Presidente Federale, che lo presiede, e da 10 membri, di
cui:
a) 7 in rappresentanza degli affiliati
b) 2 in rappresentanza dei Licenziati
c) 1 in rappresentanza dei Tecnici
2. Il Consiglio Federale nella sua prima riunione elegge, al suo interno, due Vice Presidenti.
3. Il Vice Presidente più anziano in carica risulterà essere il Vice Presidente vicario.

Art. 53 –Il Consiglio Federale: compiti ed attività.

1. Il Consiglio Federale realizza i fini istituzionali della FMI, svolge tutte le atti vità definite dall’art.
22 comma 7 dello Statuto Federale, opera in base alle direttive impartite dall’Assemblea e può
deliberare su tutte le materie non riservate specificamente alla competenza dell’Assemblea
medesima, del Presidente e del Segretario Gene rale della FMI e comunque di non esclusiva
pertinenza di altro Organo federale.
2. Il Consiglio Federale svolge tutte le attività definite dall’art. 22 comma 7 dello Statuto Federale,
in modo particolare:
a) può istituire, conglobare o abrogare Settori, articol ati in Commissioni e Comitati, e
Dipartimenti, stabilendone o modificandone le relative attribuzioni
b) può istituire apposite Consulte, presiedute dal Presidente Federale, e finalizzate alla
realizzazione di specifici obiettivi, nominandone i componenti e definendone il numero
c) esercita il controllo di legittimità sulle delibere adottate dalle Assemblee Regionali per
l’elezione dei componenti dei propri Organi direttivi
d) attribuisce ai singoli membri specifici incarichi, compresa la presidenza di Settori
appo sitamente istituiti per il raggiungimento dei fini statutari
3. Il Consiglio Federale si riunisce almeno quattro volte l’anno su convocazione del Presidente, o
quando sia richiesto dalla metà più uno dei suoi componenti.
4. La convocazione per le riunioni di Con siglio Federale deve essere inviata a tutti i componenti
con un preavviso di almeno 7 giorni, attraverso qualsiasi strumento di comunicazione, anche
telematico, che consenta di verificarne l’avvenuta ricezione.
5. La convocazione deve indicare luogo, data, o rario ed ordine del giorno degli argomenti che
saranno oggetto di trattazione in occasione della riunione stessa. I Consiglieri che intendono

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proporre argomenti da iscriversi all’ordine del giorno devono farne richiesta scritta e motivata
al Presidente.
6. Le adunanze sono riservate. Non è ammessa la presenza di estranei, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 22 comma 4 dello Statuto Federale.
7. Le adunanze del Consiglio Federale sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei
componenti dell’organo ave nti diritto di voto.
8. Decadono dalla carica i membri del Consiglio Federale che non partecipino a tre riunioni
consecutive di Consiglio, salvo si tratti di assenza dipendente da giusta causa o comunque
giustificata.
9. In caso di decadenza di un membro di Con siglio si applicano le disposizioni contenute nell’art.
40 comma 5 dello Statuto Federale.
10. La documentazione utile per la riunione, fatti salvi casi eccezionali, approvati dal Consiglio
Federale, è resa disponibile per i componenti dell’Organo tre giorni p rima della data di
svolgimento della riunione. Ciascun Consigliere riceverà tramite posta elettronica all’account
istituzionale assegnato dalla Federazione apposita comunicazione in ordine alla disponibilità
di tale documentazione.
11. Le singole questioni ven gono discusse secondo la loro collocazione prevista dall’ordine del
giorno. Su proposta del Presidente, il Consiglio Federale può decidere, a maggioranza assoluta
dei presenti, di modificare l’ordine della trattazione degli argomenti indicati nell’ordine d el
giorno.
12. Il Presidente dirige i lavori consiliari onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia
interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini istituzionali,
garantendo a tutti i Consiglieri uguale diritto di i ntervento e fissando, ove occorra, la durata
massima dei singoli interventi.
13. Le singole questioni trattate in relazione a ciascuno degli argomenti dell’ordine del giorno, di
norma, sono presentate con una proposta di deliberazione, in ordine alla quale, al termine
della discussione, il Presidente invita i componenti dell’Organo ad esprimere il loro voto.
14. Ciascun Consigliere ha diritto ad un solo voto ed il voto non è in alcun modo delegabile.
15. Il sistema di votazione delle decisioni da deliberare in occasio ne delle riunioni di Consiglio
Federale viene deciso di volta in volta dal Consiglio stesso, salvo richiesta, anche singola, di
votazione a scrutinio segreto per la particolare natura dell’argomento trattato.
16. Le deliberazioni sono validamente adottate quan do ottengono il voto favorevole della
maggioranza dei componenti dell’Organo presenti all’adunanza. In caso di parità è
determinante il voto di chi presiede.
17. Le funzioni di Segretario del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario Generale della FMI o
da funzionario federale dallo stesso delegato che assiste ai lavori consiliari e cura la redazione
di apposito verbale. Il Segretario ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui
singoli argomenti in discussione chiarimenti e delucidazioni .
18. Il verbale deve necessariamente riportate l’elenco di tutte le deliberazioni assunte in sede di
riunione e le modalità di assunzione delle stesse.
Il verbale redatto dal Segretario Generale della FMI deve essere trasmesso a tutti i Consiglieri
Federali che, entro il termine indicato nella comunicazione di trasmissione, possono proporre
per iscritto eventuali modifiche o integrazioni rispetto alla versione loro inviata. Il Segretario
Generale della FMI provvederà a valutare la correttezza delle osservazio ni avanzate,
integrando, nel caso, il verbale stesso.
Il verbale, così come eventualmente integrato, deve essere ratificato nella prima riunione utile
successiva di Consiglio Federale da parte di tutti i Consiglieri Federali presenti alla stessa.
Nei verba li viene riportato il numero dei voti favorevoli, contrari e di astensione relativi a
ciascuna deliberazione. Non vengono indicati i nomi dei singoli componenti favorevoli,

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contrari ed astenuti, fatta salva la facoltà di far inserire nel verbale, per chi n e fa richiesta, la
dichiarazione della propria opzione di voto.
Dopo l’approvazione i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della FMI e
conservati, in originale, presso gli uffici della Segreteria Generale.
Le deliberazioni del Consigl io Federale sono trasmesse dalla Segreteria Generale della FMI agli
uffici federali incaricati della relativa esecuzione entro 3 giorni dallo svolgimento
dell’adunanza.
Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale della FMI e
conservate, in originale, presso gli uffici della Segreteria Generale.

Capo III – Il Presidente Federale

Art. 54 – Disposizioni generali

1. Il Presidente Federale rappresenta ad ogni effetto la Federazione, ne è l’unico rappresentante
legale ed è responsa bile del suo funzionamento.
2. Il Presidente Federale svolge tutte le attività definite dall’art. 23 commi 1 e 3 dello Statuto
Federale. Inoltre:
a) presiede ad interim tutti i Settori, articolati in Commissioni e Comitati ed i Dipartimenti,
con facoltà di deleg are alla presidenza degli stessi un Vice Presidente o un altro
componente del Consiglio Federale in caso di vacanza, assenza, impedimento
temporaneo e/o definitivo dei rispettivi Presidenti o Coordinatori
b) previa approvazione del Consiglio Federale, richied e l’apertura e la chiusura di conti
correnti bancari
c) previa approvazione del Consiglio Federale, nomina, congiuntamente tra di loro, il
Segretario Generale ed il funzionario contabile della FMI quali procuratori abilitati ad
operare sui conti correnti banc ari federali, sia per la struttura centrale che per la
struttura territoriale
d) previa approvazione del Consiglio Federale, nomina i Presidenti dei Comitati Regionali
ed i Delegati Regionali quali procuratori abilitati ad operare a firma singola sui conti
correnti bancari federali accesi per il funzionamento delle strutture territoriali
e) ha la facoltà di disporre controlli amministrativi delle strutture territoriali, degli affiliati
e di ogni altra struttura federale, al fine di verificare l’ottemperanza alle norme
statuarie e regolamentari
f) sottopone all’Assemblea, su proposta esclusiva del Consiglio Federale, i nominativi di
coloro ai quali conferire la qualifica di Presidente Onorario o Socio Benemerito
g) provvede, sentito il Consiglio Federale, a conferire ul teriore onorificenze e
riconoscimenti a persone o associazioni sportive dilettantistiche ritenuti meritevoli
h) ha diritto di presenziare a qualsiasi riunione predisposta dagli Organi federali centrali e
dalle strutture territoriali ed alle riunioni di rappre sentanza, ad esclusione di quelle
organizzate dagli Organi di Giustizia e dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Capo IV – Il Segretario Generale della FMI

Art. 55 – Disposizioni generali

1. Il Segretario Generale della FMI viene nominato dal Presidente Fede rale, previa consultazione
con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
2. Il Segretario Generale della FMI è responsabile della gestione amministrativa della
Federazione, coordina e dirige la Segreteria Generale e tutto il personale in servizio presso la

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Fed erazione, assumendone le responsabilità secondo quanto stabilito dalle norme federali,
dalla normativa CONI e dalle prescrizioni vigenti in materia e stabilite dai contratti collettivi.
3. Il Segretario Generale della FMI assiste alla riunioni delle Assemblee Nazionali, prende parte
alle riunioni di Consiglio Federale ed ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli
Organi federali, amministrativi e tecnici della FMI.
4. Il Segretario Generale della FMI, in modo particolare:
a) dà esecuzione alle deli bere del Consiglio Federale e alle deliberazioni d’urgenza del
Presidente Federale
b) coordina il funzionamento di tutti gli uffici della Federazione
c) definisce le attribuzioni del personale
d) coadiuva il Presidente nell’espletamento del suo mandato e collabora con tutti i dirigenti
federali
e) per consentire il corretto esercizio delle funzioni di controllo, mette a disposizione e
concede l’accesso ed il rilascio di copia degli atti federali, ad eccezione di quelli degli Organi
di Giustizia e di quelli che, per lor o natura, sono secretati
f) previa procura da parte del Presidente Federale, provvede alla firma, congiuntamente con
il funzionario contabile della FMI, di tutte le operazioni amministrativo -contabile sui conti
correnti bancari federali
g) ha il potere di firma, potendone assegnare delega ai funzionari federali responsabili dei
rispettivi uffici, su tutte le comunicazioni inerenti l’applicazione delle decisioni e degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio Federale.

Capo V – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 56 – Disposizioni generali

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della gestione contabile della Federazione.
2. E’ composto da un Presidente, eletto dall’Assemblea, nelle modalità di cui all’ art. 50 del
presente Regolamento e da due componenti e due supplenti, nominati dal CONI.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio
olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge tutte le attivit à definite dall’art. 25 dello Statuto
Federale, in modo particolare:
a) controlla la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione
b) accerta la regolare tenuta della contabilità della FMI
c) verifica, almeno ogni tre mesi, l’esatta corrispondenza d elle scritture contabili, la
consistenza di cassa, l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà
d) redige una relazione al bilancio di previsione ed al bilancio di esercizio nonché alle
proposte di variazione al bilancio stesso
e) vigila sull’osservanza dell e norme di legge, statutarie e regolamentari
5. Per ogni seduta del Collegio dei Revisori dei Conti e per ogni esame di controllo deve essere
redatto verbale scritto, depositato presso la Segreteria Generale.
6. Per quanto non espressamente previsto dal present e Regolamento si rimanda alle disposizioni
statutarie – art. 25 -, alle norme del codice civile e al Regolamento di amministrazione
approvato dal Consiglio Federale e dalla Giunta Nazionale del CONI.

Capo VI – La Commissione Federale di Garanzia

Art. 57 – Disposizioni generali

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1. La Commissione Federale di Garanzia tutela l’autonomia e l’indipendenza degli Organi di
Giustizia presso la Federazione e dell’Ufficio del Procuratore federale.
2. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzione di Presid ente, nominati dal
Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei
primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio.
3. La nomina dei componenti della Commissione Federale di Gara nzia avviene da parte del
Consiglio Federale a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute all’attenzione della
Segreteria Generale della FMI nelle modalità individuate in apposito invito pubblico, diffuso
attraverso gli strumenti di comunicazione federali.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla disposizioni
statutarie dell’art. 25 bis, ed a quanto stabilito dal Codice della Giustizia Sportiva e dai Principi
di Giustizia Sportiva del CONI, oltre che dal Regola mento di Giustizia FMI, approvato dal
Consiglio Federale e dalla Giunta Nazionale del CONI.

Capo VII – L’Ufficio del Procuratore Federale

Art. 58 – Disposizioni generali

1. Presso la Federazione è costituito l’ufficio del Procuratore federale per promu overe la
repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali.
2. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia della
Federazione.
3. L’ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale, d i un Procuratore Aggiunto e di
uno o più Sostituti Procuratori, che, rispettivamente, sostituiscono il Procuratore federale in
caso d’impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori e lo coadiuvano
nell’esercizio delle rispettive funzi oni.
4. Il Procuratore Federale, il Procuratore Aggiunto ed i Sostituti Procuratori sono nominati dal
Consiglio Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
5. Il Procuratore federale, il Procuratore Aggiunto ed i Sostituti Procuratori durano in carica per
un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più
di due volte.
6. Possono essere dichiarati idonei alla nomina dell’Ufficio del Procuratore coloro che, in
possesso di specifica compe tenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, siano inclusi in una
delle categorie indicate dall’art. 25 quater dello Statuto Federale.
7. Il Procuratore federale, il Procuratore Aggiunto ed i Sostituti Procuratori esercitano in via
esclusiva l’azione discipli nare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati
secondo le norme statutarie, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non
sussistano i presupposti per l’archiviazione.
8. Le funzioni del Procuratore federale, del Proc uratore Aggiunto e dei Sostituti Procuratori sono
esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di
impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni
a uno o più addetti al medes imo Ufficio. Con l’atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i
criteri ai quali l’addetto all’Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla dispos izioni
statutarie degli art. 25 ter e quater, ed a quanto stabilito dal Codice della Giustizia Sportiva e
dai Principi di Giustizia Sportiva del CONI, oltre che dal Regolamento di Giustizia FMI,
approvato dal Consiglio Federale e dalla Giunta Nazionale del CONI.

TITOLO IX : STRUTTURE TERRITORIALI DELLLA FMI

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Art. 59 – Strutture Territoriali – Disposizioni generali

1. L’organizzazione federale regionale è strutturata secondo le circoscrizioni amministrative
territoriali stabilite dal Consiglio Federale.
2. Sono Strutture Territoriali della FMI:
a) Il Comitato Regionale
b) Il Delegato Regionale
c) Il Delegato Provinciale
3. Le Strutture Territoriali devono operare nel rispetto degli indirizzi e delle deliberazioni
assunte dal Consiglio Federale e diramate dalla Segreteria Ge nerale FMI.

Art. 60 – I Comitati Regionali

1. Nelle Regioni in cui hanno sede almeno dieci Moto Club aventi diritto al voto è istituito un
Comitato Regionale.
2. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano e in Valle d’Aosta vengono istituite strutture
provinc iali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli organi regionali.
3. I Comitati Regionali sono le strutture territoriali della Federazione Motociclistica Italiana e
pertanto:
 non hanno autonomia né amministrativa né tecnica
 non sono or gani
 non hanno personalità giuridica
 i rispettivi Presidenti non hanno la rappresentanza legale
4. Sono organi dei Comitati Regionali secondo quanto prescritto dall’ art. 34 comma 2) dello
Statuto Federale:
a) L’Assemblea Regionale
b) Il Consiglio Regionale
c) Il Pres idente Regionale

Art. 61 – L’Assemblea Regionale – disposizioni generali.

1. Le Assemblee Regionali sono costituite dai Presidenti dei Moto Club affiliati aventi diritto di
voto, con sede nel territorio della Regione di appartenenza.
2. Il Consiglio Federale d etermina il periodo di svolgimento nel quale devono essere svolte le
Assemblee Regionali.
3. L’Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale e convocata dal Presidente Regionale
ai sensi di quanto disposto dall’art. 35 dello Statuto Federale.
4. L’Assemb lea Regionale può essere indetta in seduta:
a) Ordinaria elettiva , da tenersi entro il 15 marzo dell’anno successivo alla celebrazione dei
Giochi Olimpici estivi, per il rinnovo delle cariche federali regionali al termine di ogni
mandato
b) Straordinaria eletti va – in caso di elezioni anticipate rispetto al termine di cui sopra. In tal
caso l’ Assemblea provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a
ricostituire l’intero organo consiliare o ad eleggere singoli membri dello stesso in
sostitu zione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo
c) Straordinaria non elettiva – ogni qual volta la maggioranza dei componenti il Consiglio
Regionale lo richieda o a seguito di richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà
più uno degli affiliati aventi diritto al voto e che rappresentino almeno un terzo dei voti
nell’ambito territoriale.

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5. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento
Organico si rimanda alle Norme Attuative dell’Assemblea Regionale, delib erate dal Consiglio
Federale in occasione della organizzazione assembleare.

Art. 62 – L’Assemblea Regionale – Convocazione.

1. La convocazione dell’ Assemblea Regionale è inviata attraverso una delle seguenti modalità:
 tramite raccomandata con ricevuta di r itorno
 tramite il sistema informatico federale
 tramite qualsiasi altro sistema equipollente che ne certifichi l’invio.
2. La convocazione deve essere trasmessa, almeno 30 giorni prima del giorno dell’effettuazione
dell’Assemblea a tutti i seguenti destinatar i:
a) Moto Club: la convocazione è inviata presso l’indirizzo della sede legale oppure, se
indicato, presso il recapito postale riportato nel modello di affiliazione/riaffiliazione
dell’anno in corso ed inserito nel sistema informatico federale, unico riferi mento atto
all’identificazione di tutti i Moto Club aventi diritto al voto
b) alla Segreteria Generale della FMI, per opportuna conoscenza
3. La convocazione dell’Assemblea deve riportare:
a) il luogo, la data e l’orario di svolgimento sia in prima sia in seconda convocazione
b) l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno
c) l’attribuzione dei voti, comprensivi di eventuali voti plurimi spettanti a ciascun avente
diritto a voto, come stabilito dall’art. 18 dello Statuto Federale
d) l’ attribuzione massima del numer o di deleghe, come stabilito dall’art. 35 dello Statuto
Federale e di seguito specificato
e) l’indicazione dei membri della Commissione Verifica Poteri (CVP)
f) le eventuali ulteriori disposizioni ed informazioni.

Art. 63 – L’Assemblea Regionale – Partecipazion e.

1. Secondo quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 17 e 35 dello Statuto Federale,
alla Assemblea Regionale partecipano, con diritto di voto:
a) I Moto Club che:
 siano regolarmente affiliati alla FMI per l’anno sportivo in corso
 abbiano maturat o un’ anzianità minima di affiliazione di 12 mesi, antecedenti la data di
celebrazione dell’Assemblea
 abbiano svolto nel suddetto periodo di affiliazione e con carattere continuativo attività
ufficialmente riconosciuta dalla Federazione
2. Ai sensi di quanto prescritto dall’art. 17 comma 6 e 7 e 35 comma 9 dello Statuto Federale, è
preclusa la partecipazione in Assemblea a quanti:
 non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o
tesseramento
 risultino colpiti da sanzioni inib itorie irrogate dagli Organi di Giustizia ed in corso di
esecuzione
3. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 comma 5, 35 comma 9 e 39 comma 2 – 4 – 7 e
dello Statuto federale, i seguenti soggetti con ruoli federali, sia elettivi che di nomina,
as sistono all’Assemblea senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare alcun
Affiliato, né direttamente né per delega:
 Presidente della Federazione,
 Componenti del Consiglio Federale
 Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

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 Membri degli Organi di Giustizia
 Presidenti/Coordinatori di Settore, Commissioni e/o Comitati e Dipartimenti
 Presidente del Gruppo Commissari di Gara
 Coordinatore del Gruppo Ufficiali Esecutivi
 Presidenti Comitati Regionali
 Componenti del Consiglio Regionale
 Delegati Regionali
 Delegati Provinciali
 Candidati alle cariche elettive

Art. 64 – L’Assemblea Regionale – Partecipazione e deleghe.

1. I Moto Club partecipano all’Assemblea direttamente tramite il proprio legale rappresentante,
Presidente del medesimo sodalizio o, in alternativa, attraverso i rispettivi Delegati.
2. Il legale rappresentante di ciascun Moto Club con diritto di voto, per la partecipazione diretta ai
lavori assembleari, può delegare in sua vece ed in alternativa:
 Un delegato interno, ovvero un componente del Consiglio Direttivo del suo stesso Moto
Club, regolarmente tesserato per l’anno in corso ed inserito nel sistema informatico
federale
 Un delegato esterno, ovvero un Presidente di altro Moto Club della medesima Regione di
appartenenza e che, a sua volt a, può delegare un componente del Consiglio Direttivo del
proprio Moto Club, inserito nel sistema informatico federale
3. Ogni Delegato potrà essere portatore di un numero massimo di deleghe così come stabilito ai sensi
dell’art. 35 comma 5 dello Statuto Fede rale.

Art. 65 – L’Assemblea Regionale – Attribuzione voti.

1. Secondo quanto stabilito dall’art. 18 dello Statuto Federale ogni Moto Club avente diritto al
voto ha diritto ad un minimo di 8 voti.
2. Fermo restando i voti di base di spettanza del Moto Club e di cui al comma precedente, il
Consiglio Federale, sulla base delle prescrizioni statutarie di cui all’art. 18, attribuisce ad ogni
Moto Club avente diritto ulteriori voti supplementari, definiti voti plurimi, individuati in base
all’attività federale svolta , ai dati relativi alle affiliazioni, alle attività ed ai risultati sportivi, e
che andranno ad aggiungersi agli 8 voti di base del Moto Club.
3. L’affiliato ha facoltà di presentare reclamo avverso l’attribuzione del numero dei voti assegnati.
4. A pena di ina mmissibilità, la richiesta per la rettifica o l’eliminazione di errori o omissioni di
attribuzione dei voti deve essere presentata alla Segreteria Generale della FMI, per iscritto e
con l’indicazione dei motivi, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o mezzo equipollente,
almeno 15 giorni prima della data e dell’ora fissate per l’effettuazione dell’Assemblea.
5. In merito ai reclami per la rettifica o l’eliminazione di errori od omissioni nell’attribuzione del
numero dei voti di propria spettanza è compet ente in via definitiva ed inappellabile il
Tribunale Federale che decide entro 10 giorni prima della data e dell’ora di svolgimento
dell’Assemblea, comunicandone l’esito ai diretti interessati.

Art. 66 – L’Assemblea Regionale – Costituzione.

1. Secondo quan to indicato dal combinato degli artt. 35 comma 9 e 19 commi 11 e 12 dello
Statuto Federale, l’Assemblea Regionale si intende validamente costituita quando:
 in prima convocazione quando sia presente, anche per delega, almeno la metà degli aventi
diritto al voto e che rappresentino almeno il 50% dei voti disponibili

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 in seconda convocazione, trascorsa un’ ora dalla prima, con la presenza, anche per delega,
di almeno il 20% degli aventi diritto al voto che rappresentino almeno il 30% del totale dei
voti disponi bili.

Art. 67 – L’Assemblea Regionale – Commissione Verifica Poteri – CVP

1. La Commissione Verifica Poteri (CVP) è nominata dal Consiglio Regionale entro 30 giorni dallo
svolgimento dell’Assemblea tra persone che non siano candidate a cariche federali el ettive
nell’Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare.
2. La CVP è composta da un Presidente, 2 membri effettivi, 2 membri supplenti.
3. La CVP ha il compito di:
a) accertare e verificare la predisposizione dei mezzi e delle attrezzature valide per la
proc edura di voto
b) verificare l’idoneità e la qualifica dei rappresentanti ammessi al voto in Assemblea e dei
loro eventuali delegati
c) verificare la corrispondenza dei voti attribuiti a ciascun affiliato con quelli risultanti dagli
atti ufficiali della FMI
d) chied ere i documenti di riconoscimento personale
e) decidere ogni controversia avente ad oggetto la legittimità delle deleghe o più
genericamente, la sussistenza delle condizioni richieste per l’esercizio del diritto di voto
f) verificare, accertare e dichiarare il q uorum necessario per la validità di costituzione
dell’Assemblea in corrispondenza di quanto previsto dallo Statuto Federale
g) redigere un verbale delle operazioni compiute che consegnerà al Presidente
dell’Assemblea prima dell’orario fissato nelle convocazio ni
h) produrre l’elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il
totale dei Moto Club rappresentati, dei rappresentanti dei licenziati presenti, dei Tecnici
Federali e dei voti loro attribuiti
4. La CVP decide a maggioranza, in modo definitivo ed inappellabile; in caso di parità prevale il
voto del Presidente.
5. La CVP si insedia il giorno dell’effettuazione dell’Assemblea e, se necessario, nella giornata
antecedente e termina il proprio operato nel momento in cui verranno dichiarate a perte le
operazioni di voto.
6. L’attività della CVP continua nel corso dei lavori assembleari con il conseguente
aggiornamento dei dati.

Art. 68 – L’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva – Candidature alle Cariche Regionali.

1. L’Assemblea Regionale viene in detta in seduta ordinaria elettiva, al termine di ogni mandato,
per procedere al rinnovo delle seguenti cariche federali:
a) Presidente del Comitato Regionale
b) 4 Consiglieri Regionali
2. I componenti eletti restano in carica per il quadriennio olimpico e sono ri eleggibili nelle
rispettive cariche per un massimo di tre mandati consecutivi, fatte salve le maggiori limitazioni
previste per il Presidente Regionale, in osservanza di quanto prescritto dagli artt. art. 12
comma 8 – 19 comma 7 e 35 comma 8 dello Statuto Federale.
3. Possono essere candidabili ed eleggibili alle cariche federali tutti i cittadini italiani
maggiorenni in possesso dei requisiti indicati dall’art. 12 comma 2 dello Statuto Federale.
4. Le candidature potranno essere presentate per una sola delle ca riche federali elettive.
5. L’eventuale presentazione di più candidature determinerà la nullità di tutte.

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6. Le candidature alle cariche elettive regionali devono essere presentate a titolo individuale alla
Segreteria del Comitato Regionale entro i 10 giorni ant ecedenti rispetto alla data e all’ora di
svolgimento dell’Assemblea.
7. La Segreteria del Comitato Regionale dovrà inviare alla Segreteria Generale della FMI tutta la
documentazione pervenuta, entro i 10 giorni antecedenti rispetto alla data e dell’ora di
svo lgimento dell’Assemblea, unitamente al relativo verbale.
8. Al Tribunale Federale spetta il compito di verificare la regolarità delle candidature pervenute,
nonché dei requisiti dei soggetti proposti, così come all’art.12 dello Statuto Federale.
9. I nominativi dei soggetti candidati alle cariche federali saranno ufficializzati e pubblicati sul
sito regionale entro nove giorni prima dalla data fissata per l’effettuazione dell’Assemblea.

Art. 69 – L’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva – Funzionamento

1. Il Presi dente Regionale uscente, preso atto della relazione della Commissione Verifica Poteri
che attesta l’esistenza del quorum minimo costitutivo di cui all’ art. 66 del presente
Regolamento, dichiara aperta l’Assemblea, assumendone la Presidenza provvisoria.
2. L’Assemblea, non appena il Presidente Regionale ne abbia dichiarato il regolare insediamento,
procede alla nomina del Presidente, del Segretario e dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea
che si compone di un vice Presidente e di tre scrutatori.
3. Il Presiden te dell’Assemblea ne garantisce la sovranità e l’imparzialità ed inoltre:
a) è interprete inappellabile delle norme che disciplinano il funzionamento
dell’Assemblea
b) cura che sia rigorosamente seguito l’ordine numerico progressivo degli argomenti
inseriti nell ’ordine del giorno, salvo che particolari esigenze di opportunità
impongano posposizioni o varianti. In tal caso, sottopone la relativa proposta
all’Assemblea che delibera in merito
c) concede o toglie la parola a quanti intendano intervenire sugli argomenti posti
all’ordine del giorno
d) regola i tempi e le modalità degli interventi, previa prenotazione di chi intenda
intervenire sugli argomenti posti all’ordine del giorno
e) cura, unitamente al Segretario, la stesura del verbale sottoscrivendolo e
convalidando tut ti gli atti relativi all’Assemblea
f) decide la tempistica delle modalità di voto, in armonia con quanto prescritto dallo
Statuto, dai Regolamenti e dai criteri organizzativi utilizzati
g) decide in merito ad eventuali controversie e/o ricorsi si presentassero i n forma
scritta da parte dei Delegati
h) dichiara chiusa l’Assemblea, esaurita la discussione e la votazione degli argomenti
posti all’ordine del giorno
4. La nomina del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea e degli scrutatori, può
aver luogo an che per acclamazione.
5. La nomina del Presidente e dei componenti dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea e degli
scrutatori non potrà essere attribuita a:
 soggetti eventualmente candidati alle cariche federali
 qualsiasi avente diritto al voto
6. Gli scrutato ri nominati dall’Assemblea, ai sensi dello Statuto Federale, collaborano con l’Ufficio
di Presidenza, dal quale dipendono, ed hanno il compito di eseguire le operazioni di scrutinio
dei voti.
7. Il Segretario dell’Assemblea ha il compito di redigere il verbal e della stessa, di sottoscriverlo
unitamente al Presidente dell’Assemblea e di depositarlo, insieme a tutti gli altri atti

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dell’Assemblea, entro 20 giorni dalla data della medesima presso la Segreteria del Comitato
Regionale cui spetterà l’invio di tutta l a documentazione alla Segreteria Generale della FMI.
8. In modo particolare, l’ Assemblea Ordinaria Elettiva:
a) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Regionale
b) discute gli argomenti proposti dai Moto Club ed inseriti all’ordine del giorno
c) esamina eventuali mozioni d’ordine presentate e messe in discussione
d) elegge, secondo le modalità indicate al comma successivo e con votazioni separate
il Presidente ed i Consiglieri Regionali.

Art. 70 – L’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva – Procedu re di votazione

1. Per il regolare funzionamento relativo alle procedure di votazione dell’Assemblea Regionale
Ordinaria si rimanda a quanto disposto dalle Norme Attuative dell’Assemblea Regionale,
deliberate dal Consiglio Federale in occasione dell’ organiz zazione assembleare.
2. Il Presidente Regionale ed i membri del Consiglio Regionale vengono eletti dall’Assemblea
Regionale con votazioni separate e a scrutinio segreto.
3. Le votazioni possono avvenire con procedura manuale o elettronica ed in ogni caso dovrà
essere garantita la segretezza del voto.
4. I voti si distinguono in:
 Voti presenti: trattasi dei voti indicati nel verbale e comunicati dalla CVP, prima dell’inizio
delle operazioni di voto, cui si fa riferimento per la determinazione dei quorum previsti per
le votazioni
 Voti validamente espressi: trattasi dei voti validi effettivamente risultanti dallo scrutinio ad
esclusione, quindi, dei voti nulli, delle schede bianche, degli astenuti e dei non espressi
5. Al momento di apertura delle operazioni di voto, i De legati saranno chiamati ad effettuare due
diverse votazioni. Ogni elettore può esprimere un totale massimo di preferenze non superiore
al numero dei componenti dell’organo da eleggere.
6. Nella votazione per la carica di Presidente risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza
assoluta dei voti presenti in Assemblea. Se nessun candidato riporta un numero di voti
sufficiente, la votazione viene ripetuta ponendo in ballottaggio i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero dei voti e in tale vota zione risulta eletto quello che riporta la
maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti in Assemblea. In caso di ulteriore parità
l’Assemblea viene sciolta e rimane in prorogatio per l’ordinaria amministrazione il Presidente
ed il Consiglio Region ale uscente, che dovrà provvedere a indire una nuova Assemblea nei 60
giorni successivi e con le modalità previste all’art. 15 dello Statuto Federale. Nell’ ipotesi che il
Presidente uscente si candidi dopo 2 mandati consecutivi si applica quanto previsto dall’art. 19
comma 7 dello Statuto Federale.
7. Per la carica di Consigliere Regionale risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il
maggior numero di voti. Qualora due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti per
l’ultimo dei posti utili, s arà necessario procedere al voto di ballottaggio da tenersi nel corso
della medesima Assemblea. Dal ballottaggio risulterà eletto il candidato con il maggior numero
di voti espressi.

Art. 71 – L’Assemblea Regionale Straordinaria

1. Nel caso in cui l’ Asse mblea Regionale fosse indetta in seduta straordinaria, secondo quanto
disposto dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento all’art. 61 comma 4 lettera b) si
applicano, in quanto compatibili, le norme indicate negli articoli precedenti.
2. Per la convoca zione di un’Assemblea Regionale in seduta straordinaria si applicano le
prescrizioni di cui all’art. 62 del presente Regolamento.

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3. Nel caso in cui l’Assemblea Regionale Elettiva fosse indetta a seguito di Commissariamento
avvenuto a norma di quanto prescrit to dall’art. 22 comma 7 lettera l) dello Statuto Federale, il
Commissario dovrà indire l’Assemblea entro 60 giorni dalla sua nomina. L’Assemblea
Regionale Straordinaria Elettiva dovrà essere tenuta entro 120 giorni successivi alla sua
nomina, fermo il rest ando il rispetto dei termini di convocazione di cui all’art. 62 comma 2 del
presente Regolamento e fatta salva ogni diversa determinazione da parte del Consiglio
Federale.
4. Per la partecipazione dei soggetti aventi diritto di voto ed il conferimento delle d eleghe ad una
Assemblea Regionale in seduta straordinaria si applicano le prescrizioni di cui agli art. 63 e 64
del presente Regolamento.
5. Per l’attribuzione dei voti si applicano le prescrizioni di cui all’art. 65 del presente
Regolamento.
6. Per la valida co stituzione di un’Assemblea in seduta straordinaria in prima ed in seconda
convocazione si applicano le norme di cui all’art. 66 del presente Regolamento.
7. Per quanto concerne i compiti attribuiti alla CVP si applicano le norme di cui all’art. 67 del
present e Regolamento.
8. Per quanto riguarda il funzionamento si applicheranno le prescrizioni di cui all’art. 69 del
presente Regolamento.

Art. 72 – Il Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale viene eletto dall’Assemblea ed è composto da un Presidente e da qua ttro
Consiglieri.
2. Il Consiglio Regionale rappresenta, per quanto di sua competenza, la FMI nella Regione e dura
in carica un quadriennio olimpico.
3. In occasione della prima riunione di insediamento il Consiglio Regionale elegge tra i
Consiglieri, per lo svo lgimento delle specifiche funzioni, un Vice Presidente e un Segretario.
4. La sede del Consiglio Regionale deve essere stabilita nella città capoluogo di Regione, salvo
diversa e specifica autorizzazione da parte del Consiglio Federale.
5. Il Consiglio si riunis ce almeno tre volte all’anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei Consiglieri. E’ validamente costituito con
la presenza del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vice Presidente e da almeno la
metà dei Consiglieri.
6. Il Consiglio Regionale ha le attribuzioni ed assolve alle funzioni e compiti previsti dallo statuto
federale, proponendo ed attuando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla
diffusione del motociclismo.
In partic olare il Consiglio Regionale:
a) promuove, pubblicizza e disciplina l’attività del motociclismo nell’ambito regionale di
rispettiva competenza, perseguendo gli scopi ed esplicando le attribuzioni di cui all’art. 3
dello Statuto Federale, secondo le disposizio ni e le direttive generali emanate dal Consiglio
Federale e sotto la vigilanza di questo
b) vigila, nell’ambito del proprio territorio di competenza, sull’osservanza dello Statuto e delle
altre norme federali
c) coordina ed organizza l’attività federale approvat a dal Consiglio Federale nell’ambito della
propria Regione
d) trasmette al Consiglio Federale, al fine del prescritto controllo di legittimità, le
deliberazioni ed i verbali delle Assemblee Regionali e delle riunioni di Consiglio Regionale,
curandone l’attuaz ione
e) cura che le associazioni sportive dilettantistiche appartenenti alla Regione di sua
competenza siano in regola con gli obblighi verso la Federazione

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f) collabora e presta assistenza, nell’ambito della propria Regione, a chiunque sia stato
nominato dal Co nsiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione
g) nomina i coordinatori ed i membri di eventuali Commissioni, Comitati, o Responsabili per il
coordinamento sportivo delle attività territoriali, determinandone compiti e funzioni
h) propone alla F ederazione il calendario delle attività federali regionali
i) esprime pareri, se richiesti, sulle domande di iscrizione di manifestazioni sportive e
turistiche da inserire a calendario
j) esamina le problematiche sportive, turistiche e dell’utenza nell’ambito re gionale e formula
proposte da sottoporre al Consiglio Federale
k) gestisce i fondi deliberati e corrisposti dalla FMI e da eventuali soggetti terzi, sulla base
delle indicazioni determinate dal Consiglio Federale
l) in chiave programmatica ed operativa convoca a lmeno una volta all’anno una riunione con
i Presidenti dei Moto Club affiliati per affrontare temi di carattere generale, preannunciare
le novità sportive e raccogliere le diverse problematiche e necessità regionali. A tali
riunioni possono partecipare a nche i Consiglieri Federali, secondo designazioni stabilite
dal Consiglio Federale
m) esercita tutte le altre attribuzioni che possono essergli affidate dal Consiglio Federale
7. Dello svolgimento di ogni riunione, compresa quella indicati alla lettera j) del pr ecedente
comma, il Segretario redige apposito verbale, sottoscritto unitamente al Presidente e che,
unitamente alle delibere assunte, viene trasmesso attraverso posta elettronica alla Segreteria
Generale della FMI.

Art. 73 – Il Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale è responsabile del funzionamento del Consiglio Regionale, unitamente
agli altri componenti dello stesso, nei confronti dell’Assemblea Regionale e del Consiglio
Federale al quale trasmette tutte le deliberazioni assunte.
2. Il Presidente R egionale, nella sua qualità di funzionario delegato dal Consiglio Federale è
personalmente responsabile dell’andamento di tutta la gestione amministrativa del Comitato
Regionale, oltre che dei beni mobili ed immobili di proprietà federale affidati in conse gna,
nonché delle contribuzioni e delle offerte ricevute da terzi.
3. Ai fini della gestione delle risorse finanziarie attribuite al Comitato Regionale dal Consiglio
Federale, il Presidente del Comitato Regionale può essere nominato dal Consiglio Federale
qua le funzionario delegato alle spese. In tal caso il Presidente Regionale è responsabile
dell’utilizzo dei fondi assegnati alla struttura territoriale sul conto destinato alle spese e li
gestisce in applicazione delle scelte operate dal Consiglio Regionale, nel rispetto delle
normative vigenti, del regolamento di Amministrazione e Contabilità, in piena armonia con gli
indirizzi emanati dal Consiglio Federale e con le direttive procedurali ricevute della Segreteria
Generale della FMI.
4. Ai fini della corretta t enuta delle entrate federali afferenti ai servizi erogati dal territorio,
delegati dal Consiglio Federale, il Presidente Regionale è responsabile degli introiti derivanti
dai servizi erogati nel rispetto delle normative vigenti, del regolamento di Amminist razione e
Contabilità, in piena armonia con gli indirizzi emanati dal Consiglio Federale e con le direttive
procedurali ricevute della Segreteria Generale della FMI.
5. Il Presidente Regionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale.
6. In caso d i assenza e di impedimento temporaneo il Presidente Regionale è sostituito dal Vice
Presidente.
7. In caso di impedimento definitivo il Vice Presidente convoca l’Assemblea Regionale per
l’elezione del nuovo Presidente.

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8. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di
dimissioni dello stesso, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni per il Presidente
Federale contenute nello Statuto Federale e nel presente Regolamento.
9. Al termine dell’incarico, qualunque sia la caus a, il Presidente Regionale deve consegnare
immediatamente tutta la documentazione ed i beni di appartenenza della FMI e del Comitato
Regionale al soggetto che lo sostituisce, previa sottoscrizione di specifico verbale di consegna.

Art. 74 – I Delegati Reg ionali

1. Nelle Regioni nelle quali non sia possibile istituire il Comitato Regionale, le relative attribuzioni
sono svolte da un Delegato Regionale nominato dal Consiglio Federale, secondo quanto
previsto dall’art. 22 comma 7 lett. j) dello Statuto Federal e.
2. La durata dell’incarico è quadriennale, salvo revoca da parte del Consiglio Federale, e non può
superare la scadenza del quadriennio olimpico.
3. Il mandato conferito al Delegato Regionale può essere revocato ancor prima della scadenza con
provvedimento m otivato del Consiglio Federale. Le dimissioni del Delegato Regionale devono
essere presentate al Presidente Federale, il quale deve comunicarle alla prima riunione del
Consiglio Federale affinché questo provveda alla sostituzione.
4. Qualora durante l’incaric o mandatario quadriennale gli affiliati della Regione in cui opera il
Delegato Regionale raggiungano il numero prescritto dall’art. 34 comma 1 dello Statuto
Federale, il mandato del Delegato sarà revocato dal Consiglio Federale che provvederà alla
costituz ione del Comitato Regionale.
5. Il Delegato Regionale alla scadenza del proprio mandato, ovvero in caso di revoca, deve
consegnare immediatamente a chi lo sostituisce o ad altra persona incaricata dal Presidente
Federale tutta la documentazione ed i beni in s uo possesso.
6. Il Delegato Regionale, nella sua qualità di funzionario delegato dal Consiglio Federale, è
personalmente responsabile dell’andamento di tutta la gestione amministrativa della
Delegazione Regionale, oltre che dei beni mobili ed immobili di prop rietà federale affidati in
consegna, nonché delle contribuzioni e delle offerte ricevute da terzi.
7. Le competenze del Delegato Regionale sono identiche a quelle previste per il Presidente del
Comitato Regionale.

Art. 75 – I Delegati Provinciali

1. In ogni si ngola Provincia, ove già risulti costituito un Comitato Regionale, qualora vi siano
particolari esigenze locali, su proposta del Presidente o Delegato Regionale, il Consiglio
Federale può nominare un Delegato Provinciale quale rappresentante della FMI ai f ini sportivi.
I Delegati Provinciali rappresentano ad ogni effetto la FMI nell’ ambito della Provincia ed
esercitano la loro funzione sotto le direttive ed in concerto con il Presidente ed il Consiglio
Regionale.
2. Il Delegato Provinciale, qualora invitato, può partecipare a titolo consultivo alle riunioni del
Consiglio Regionale .
3. I Delegati Provinciali hanno compiti di promozione, sviluppo e coordinamento delle attività dei
Moto Club aventi sede nella Provincia di riferimento. In modo particolare:
a) operano in osservanza delle direttive provenienti dal Comitato Regionale, in modo da
favorire la costituzione ed affiliazione di nuovi Moto Club e fornire l’assistenza necessaria
agli affiliati esistenti
b) concordano con il Comitato Regionale ogni iniziativa o progr amma dell’attività della
Provincia di riferimento

Federazione
Motociclistica
Italiana

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c) intervengono, nell’interesse della Federazione e dei Moto Club, presso le Autorità locali per
agevolare qualsiasi iniziativa connessa all’attività del motociclismo
d) osservano e fanno rispettare norme, provve dimenti e decisioni di tutti gli Organi Federali
e) possono essere incaricati dai Consigli Regionali a svolgere specifiche funzioni di
competenza delle strutture regionali nella Provincia di competenza.
4. La durata dell’incarico è quadriennale, salvo revoca da parte del Consiglio Federale e non può
superare la scadenza del quadriennio olimpico.
5. La nomina dei Delegati Provinciali è subordinata al possesso dei requisiti prescritti dall’art. 12
comma 2 dello Statuto Federale .

TITOLO X: INCOMPATIBILITA’ E DECADENZA

Art. 76 – Principi

1. I casi di incompatibilità e decadenza sono disciplinati dai principi statutari indicati
negli artt. 39 e 40 dello Statuto Federale.

TITOLO XI : PATRIMONIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 77 – Gestione amministrativa – Disposizioni gen erali

1. L’esercizio economico e finanziario della FMI ha la durata di un anno e coincide con
l’anno solare.
2. Il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio, da sottoporre all’ approvazione della Giunta
Nazionale del CONI:
 devono essere redatti nel ris petto dei principi contabili economico – patrimoniali
 devono essere pubblicati, entro 15 giorni dalla comunicazione di approvazione da parte
della Giunta Nazionale del CONI, sul sito federale
3. La gestione delle attività amministrative si svolge in base al p reventivo economico annuale
approvato dal Consiglio Federale entro il 30 novembre di ciascun anno, trasmesso al CONI nel
termine prefissato, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del
Presidente Federale, in conformità alle dispos izioni emanate dal CONI stesso.
4. Il bilancio di esercizio della FMI è unico e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale ed il conto economico. Il bilancio di esercizio viene approvato dal
Consiglio Federale entro il 30 aprile dell’ anno successivo alla chiusura di esercizio e viene
trasmesso alla Giunta Nazionale del CONI per l’approvazione, corredato dal parere del Collegio
dei Revisori dei Conti.
5. Nel caso in cui il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio fossero corredat i da parere
negativo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti o da mancata approvazione da parte della
Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l’Assemblea Nazionale, con le modalità di
cui all’art. 15 dello Statuto federale e 42 e seguenti de l presente Regolamento.
6. Per quanto non espressamente disposto in merito alla gestione delle attività amministrative si
rimanda a quanto prescritto nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato dal
Consiglio Federale ai sensi di quanto dispost o dall’art. 22 comma 7 lettera g) .

TITOLO XII – PRINCIPI DI GIUSTIZIA

1. La Giustizia Federale è amministrata in base ai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI,
al Codice della Giustizia Sportiva nonché al Regolamento di Giustizia FMI, deliberato dal

Federazione
Motociclistica
Italiana

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Consiglio Federale secondo i principi dello Statuto Federale e delle leggi dello Stato e
sottoposto alla approvazione del CONI.

TITOLO XI II- NORME FINALI E DI RINVIO

1. Il Consiglio Federale può procedere alle modificazioni del presente Regolamento. Qua lora
siano state apportate modificazioni allo Statuto Federale, il Consiglio Federale, entro il termine
di novanta giorni dalla data delle modificazioni stesse dovrà procedere ad adeguare le relative
norme contenute nel presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto si osservano le norme previste dallo Statuto e da tutta
la regolamentazione approvata dal Consiglio Federale.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell’approvazione da
parte della Giunta Nazionale d el CONI.